Cassazione Civile, Ordinanza n. 21540/2022 del 07/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa per il mancato versamento del contributo unificato dovuto in relazione a motivi aggiunti proposti davanti al TAR Lecce in un giudizio amministrativo. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva ritenuto legittima la pretesa impositiva, annullando però le sanzioni. In appello la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello principale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e accolto l'appello incidentale della contribuente, ritenendo in sostanza che i motivi aggiunti non avessero introdotto domande nuove ma si fossero limitati a riproporre un ricorso già proposto davanti al Giudice di pace dopo una declaratoria di difetto di giurisdizione. La ricorrente ha impugnato la sentenza di appello con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la CTR aveva confuso i motivi aggiunti proposti al TAR con la riassunzione del diverso giudizio davanti al Giudice di pace; con il secondo, in via subordinata, ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la CTR deciso su una questione diversa da quella controversa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza impugnata solo apparente e quindi nulla per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. La Corte ha osservato che la CTR aveva costruito il ragionamento decisorio con riferimenti confusi e contraddittori, senza chiarire l'effettivo oggetto della pretesa impositiva, con conseguente impossibilità di controllo sulla logicità della decisione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione distaccata di Lecce, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
"motivazione apparente"; "minimo costituzionale"
La motivazione deve rendere percepibili le ragioni della decisione e consentire il controllo sul ragionamento del giudice; se è meramente apparente, contraddittoria o incomprensibile, la sentenza è nulla.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza per motivazione apparente è deducibile in cassazione come error in procedendo.
Il secondo motivo denunciava ultrapetizione/decisione su questione diversa, ma non è stato esaminato perché assorbito.
art. 111, comma 6, Cost.
L'obbligo costituzionale di motivazione è violato quando la sentenza è priva di motivazione reale o ne ha una soltanto apparente, perplessa o incomprensibile.
La riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. non elimina l'obbligo di motivazione imposto dagli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c.
Ha convertito, con modificazioni, il d.l. n. 83 del 2012, nel quadro della riforma del vizio motivazionale.
Massime di principio
- Ricorre la nullità della sentenza quando la motivazione, pur materialmente esistente, non consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e quindi impedisce il controllo della decisione.
- La motivazione è solo apparente quando il giudice utilizza argomentazioni o richiami fattuali incongruenti, contraddittori o privi di effettiva attinenza con la controversia decisa.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il mero difetto di sufficienza della motivazione non è più censurabile, ma resta deducibile in cassazione la nullità per mancanza assoluta, apparenza, perplessità o incomprensibilità della motivazione.
- Una decisione che non espliciti con precisione l'oggetto della pretesa o del thema decidendum e confonda vicende processuali diverse è affetta da motivazione sostanzialmente inesistente.
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