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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31807/2021 del 04/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il richiedente ha impugnato davanti alla Corte di cassazione il decreto del Tribunale di Ancona che aveva confermato il rigetto, da parte della Commissione territoriale, della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e, in via gradata, della protezione umanitaria. La vicenda di fatto, come riportata nel provvedimento di merito, era fondata sull'allegazione di essere fuggito dal Senegal, regione di Louga, per contrasti con lo zio e altri familiari che si sarebbero appropriati dei terreni lasciati dal padre; il richiedente aveva dichiarato di essersi rivolto inutilmente alle autorità e di temere l'imprigionamento. Il Tribunale aveva ritenuto il racconto inattendibile perché generico e incoerente, e aveva altresì escluso sia una situazione di violenza indiscriminata nella zona di provenienza, sia condizioni di vulnerabilità idonee a fondare la protezione umanitaria. Con il primo motivo di ricorso veniva denunciata la violazione dell'art. 14, lett. c), d.lgs. 251/2007, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente escluso l'esistenza di violenza indiscriminata nel Paese di origine. Con il secondo motivo si deduceva la violazione dell'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998, lamentando l'esclusione della vulnerabilità in caso di rimpatrio forzoso e l'omessa corretta valutazione comparativa tra situazione in Italia e situazione nel Paese di origine.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico perché non confrontato con le fonti informative specificamente indicate dal Tribunale e perché, in sostanza, mirava a censurare la motivazione come insufficiente o contraddittoria, vizio non più deducibile nei limiti del testo applicabile dell'art. 360 c.p.c. Ha ritenuto parimenti inammissibile il secondo motivo, osservando che il ricorrente, a fronte della valutazione comparativa compiuta dal giudice di merito in tema di protezione umanitaria, si limitava ancora una volta a prospettare un vizio motivazionale senza attaccare in modo coerente la ratio decidendi del decreto. Non essendovi attività difensiva della parte intimata, non sono state regolate le spese del giudizio di legittimità; è stato inoltre dato atto dell'obbligo, ove dovuto, di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    il vizio di legge può essere denunciato solo se la censura colpisce davvero l'errore di diritto e non si risolve in una critica alla motivazione del giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    vigente, e applicabile ratione temporis

    il motivo non può veicolare, nel regime applicabile, una doglianza di insufficiente o contraddittoria motivazione nei termini prospettati dal ricorrente.

  • art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007

    la censura deve confrontarsi con le fonti informative poste a base della decisione di merito e con l'accertamento circa l'assenza di violenza indiscriminata nella zona di provenienza.

  • art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998

    condizioni di vulnerabilità

    la valutazione sulla protezione umanitaria richiede un apprezzamento comparativo tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine e il livello di integrazione raggiunto in Italia.

  • Cass., S.U., n. 29459/2019

    viene richiamato il criterio della valutazione comparativa ai fini della protezione umanitaria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di inammissibilità del ricorso, ricorrendone i presupposti, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    costituisce il parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di declaratoria presupposta dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura contro il diniego di protezione internazionale è inammissibile se non si confronta specificamente con le fonti informative richiamate dal giudice di merito e si limita a sollecitare una rivalutazione del merito.
  • La doglianza che formalmente denuncia violazione di legge non può tradursi in una critica alla motivazione, soprattutto quando il vizio motivazionale non è più deducibile nei limiti applicabili dell'art. 360 c.p.c.
  • Ai fini della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), d.lgs. 251/2007, la parte che contesta il diniego deve indicare elementi concreti e aggiornati idonei a superare l'accertamento di assenza di violenza indiscriminata nella zona di provenienza.
  • La protezione umanitaria richiede una valutazione comparativa tra la condizione personale del richiedente nel Paese di origine e il grado di integrazione effettivamente raggiunto in Italia; la censura in cassazione deve attaccare la ratio decidendi di tale comparazione e non limitarsi ad allegare genericamente vulnerabilità.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile, se ne ricorrono i presupposti, va dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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