Cassazione Penale, Ordinanza n. 08199/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è entrata nel merito della prescrizione dedotta nel primo ricorso, perché assorbita dalla sua inammissibilità formale; quanto al secondo ricorso, ha escluso la fondatezza delle censure sulla recidiva e sulla dosimetria della pena.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto due ricorsi avverso la sentenza di appello. Il primo, sottoscritto personalmente, deduceva l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato di danneggiamento contestato al capo A. La Corte ha però rilevato che il ricorso per cassazione, anche quando riguarda un provvedimento impugnabile in sede straordinaria, non può essere presentato personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità. Il secondo ricorso, presentato dal difensore, lamentava violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla recidiva e al trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla recidiva, perché la sentenza impugnata aveva motivato richiamando precedenti penali, proclività a delinquere, allarme sociale e personalità dell'imputato, e ha ritenuto infondata anche la doglianza sulla pena, osservando che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché motivata ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.
Norme richiamate
Dopo la modifica della legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; non è ammessa la proposizione personale da parte dell'imputato.
Anche il ricorso straordinario è soggetto alla regola della sottoscrizione da parte del difensore cassazionista, non potendo essere proposto personalmente dalla parte.
La graduazione della pena deve essere coerente con i criteri legali di commisurazione.
La determinazione della pena base e degli aumenti/diminuzioni per circostanze rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata secondo i parametri normativi e motivata in modo congruo.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione, in qualunque forma, è inammissibile se sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione.
- La deduzione della prescrizione del reato non può essere esaminata nel merito quando il ricorso è affetto da una causa preliminare e assorbente di inammissibilità formale.
- La recidiva è legittimamente applicata quando il giudice valorizza elementi concreti quali precedenti penali, proclività a delinquere, personalità dell'imputato e maggiore pericolosità sociale, con motivazione non meramente apparente.
- La determinazione della pena, inclusa la scelta della pena base e degli aumenti o diminuzioni per circostanze, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e aderente ai criteri legali.
Come è indicizzato
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