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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36803/2022 del 29/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso riguarda la domanda di riparazione per ingiusta detenzione per il periodo 16/06/2014 - 09/09/2015, a seguito di estradizione dalla Francia. Tufano era stato indagato per partecipazione ad associazione di stampo camorristico, traffico di armi e estorsione; fu assolto dal Tribunale di Noia (sull'associazione) e dalla Corte d'Appello di Napoli (armi ed estorsione) con sentenza del 9/09/2015. La Corte d'Appello di Napoli aveva respinto la domanda di riparazione ritenendo che il ricorrente avesse concorso a causare la detenzione per dolo o colpa grave: mantenimento di collegamenti con soggetti intranei alla criminalità acerrana, ospitare in Francia il pregiudicato Dario Tedesco e aiutarlo ad eludere le ricerche, intercettazioni telefoniche ritenute indicative di contesti illeciti, precedenti forniture di armi e traffici illeciti, nonché il rifiuto di rispondere all'interrogatorio di garanzia che era stato valorizzato come indizio di connivenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il giudice di merito, nel rispetto dei principi di diritto, ha correttamente valutato ex ante la condotta extra-processuale e le intercettazioni come indizi idonei a configurare dolo o colpa grave impedienti la riparazione. La Cassazione ha però precisato che il profilo relativo al silenzio opposto durante l'interrogatorio non può più, dopo la modifica normativa del 14/12/2021, essere utilizzato da solo per escludere il diritto alla riparazione; nondimeno ha ritenuto che, anche escludendo tale elemento, le altre condotte contestate giustificano l'esclusione della riparazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 314 c.p.p.

    "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave"

    Il diritto all'equa riparazione è escluso se il detenuto ha concorso, per dolo o colpa grave, a causare l'instaurazione o il mantenimento della custodia cautelare; il giudice deve accertare d'ufficio tale condizione impeditiva.

  • art. 43 cod. pen.

    Definisce la nozione di colpa (negligenza, imprudenza, imperizia e inosservanza di norme): la colpa grave ostativa è quella condotta macroscopicamente imprudente o negligente che poteva prevedibilmente indurre l'intervento dell'autorità giudiziaria.

  • modifica normativa relativa all'art. 314 c.p.p. / art. 64 comma 3 lett. b) c.p.p.

    "L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'art.64 comma 3 lettera b) cod.proc.pen. non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo"

    Dalla modifica (14/12/2021) risulta che l'esercizio del diritto di non rispondere non può più essere utilizzato di per sé per escludere il diritto alla riparazione; tuttavia, altri elementi di condotta extraprocessuale possono comunque impedire la riparazione.

Massime di principio

  • La frequentazione stabile o l'associazione di contatti ambigui con soggetti notoriamente coinvolti in reati può costituire indizio serio di complicità e integra colpa grave ostativa alla riparazione.
  • Comportamenti extraprocessuali quali ospitare o aiutare a eludere un ricercato, fornire aiuto materiale ai pregiudicati o partecipare ad attività illecite possono essere valutati ex ante come cause della custodia cautelare e quindi escludere l'indennizzo.
  • Intercettazioni telefoniche, anche se criptiche, possono assumere valore probatorio nel giudizio riparatorio se corroborate da altri elementi fattuali (frequentazioni, attività pregresse, servizi investigativi).
  • Il rifiuto di rispondere (diritto al silenzio) dopo la modifica normativa del 14/12/2021 non può più essere usato da solo per negare la riparazione; tuttavia, la mancata collaborazione combinata con altri indizi concreti può comunque risultare ostativa.
  • Il giudice della riparazione deve accertare d'ufficio la sussistenza del dolo o della colpa grave; le valutazioni di fatto del giudice di merito sono sindacabili in cassazione nei limiti della correttezza logico-giuridica della motivazione.
  • Per preservare il diritto alla riparazione è utile che l'interessato chiarisca tempestivamente e in modo documentato i rapporti sospetti e le intercettazioni, dimostrando l'assenza di contribuzione volontaria o gravemente colposa alla detenzione.

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