Sentenza n. 2383/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza n. 3162 del 2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la revoca dell'approvazione del progetto di parcheggio e dichiarato improcedibili i motivi aggiunti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione comunale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza di primo grado, deducendo, con il primo motivo, la violazione dell'art. 21-quinquies l. 241/1990 per insussistenza di un mutamento sopravvenuto della situazione di fatto: i problemi strutturali dell'immobile sovrastante il parcheggio sarebbero stati già conosciuti dall'amministrazione dal 2009. Con il secondo motivo ha denunciato l'integrazione postuma della motivazione, sostenendo che il provvedimento di revoca non avrebbe esplicitato adeguatamente le criticità strutturali e che il TAR avrebbe valorizzato elementi non indicati nel provvedimento. La società ha inoltre riproposto le censure assorbite relative agli ulteriori motivi posti a fondamento della revoca, al richiamo alla deliberazione ANAC concernente l'affidamento diretto di concessioni su area pubblica, agli atti relativi alla riqualificazione del mercato e alla pretesa espunzione dell'intervento dal Programma Urbano Parcheggi. Con il terzo motivo ha contestato il rigetto della domanda di indennizzo, sostenendo che l'approvazione del progetto in conferenza di servizi avesse consolidato una posizione qualificata e un affidamento meritevole di tutela. Roma Capitale ha eccepito, tra l'altro, l'irricevibilità e l'inammissibilità del ricorso, nonché la sopravvenuta carenza di interesse, e ha difeso la legittimità della revoca e l'insussistenza del diritto all'indennizzo.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Il primo motivo è stato respinto perché, sebbene stringata, la motivazione della revoca consentiva di individuare le ragioni del provvedimento: l'immobile era stato chiuso da ATAC per problemi strutturali e l'ufficio aveva richiamato le criticità dell'edificio sovrastante. Tali elementi sono stati ritenuti sopravvenuti e idonei a giustificare l'esercizio dell'ampia discrezionalità riconosciuta all'amministrazione in materia di revoca, non essendo dimostrato che la situazione del 2009 coincidesse con quella posta a fondamento della revoca. È stata inoltre ritenuta ragionevole l'ipotesi che il decorso del tempo avesse aggravato i problemi strutturali. Il secondo motivo è stato respinto perché il provvedimento faceva effettivamente riferimento ai problemi strutturali e alle criticità dell'edificio; pertanto, non vi era stata integrazione postuma della motivazione. Il terzo motivo è stato respinto perché la revoca riguardava l'atto conclusivo di una conferenza di servizi limitata all'approvazione progettuale, senza successivo rilascio del titolo edilizio, stipula della convenzione o conclusione di un accordo negoziale. La società non aveva quindi acquisito al proprio patrimonio alcuna utilità o bene della vita direttamente inciso dalla revoca, sicché non spettava l'indennizzo. Le ulteriori censure riproposte ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a. sono state assorbite. È stata confermata anche l'improcedibilità delle impugnazioni relative agli atti successivi, poiché il loro eventuale annullamento non avrebbe prodotto alcuna utilità alla società, stante la legittimità della revoca. Le spese del grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
La revoca è legittimamente esercitabile in presenza di sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto o nuova valutazione dell'interesse pubblico originario; il relativo esercizio presenta ampia discrezionalità, sindacabile nei limiti della manifesta irragionevolezza o illogicità.
La società ha presentato osservazioni nel procedimento di revoca; il provvedimento è stato ritenuto sufficientemente motivato anche alla luce del contraddittorio procedimentale.
Le censure assorbite o non esaminate in primo grado, riproposte in appello, sono state assorbite in conseguenza del rigetto dei motivi principali.
Massime di principio
- La revoca di un atto amministrativo può essere legittimamente disposta quando elementi concernenti l'aggravamento o l'emersione di criticità strutturali dell'opera o dell'immobile interessato evidenzino un mutamento della situazione di fatto e un nuovo interesse pubblico, purché il provvedimento consenta di individuare, anche mediante richiami espliciti o impliciti ad atti istruttori, le ragioni poste a fondamento della decisione.
- La motivazione di un provvedimento di revoca, pur potendo essere sintetica, è sufficiente quando individui le circostanze sopravvenute e il loro collegamento con l'interesse pubblico perseguito; non sussiste integrazione postuma se il giudice valorizza elementi già richiamati, anche sinteticamente, nel provvedimento impugnato.
- L'approvazione di un progetto nell'ambito di una conferenza di servizi, quando non sia seguita dal rilascio del titolo abilitativo, dalla stipula della convenzione o dalla conclusione di un accordo negoziale, non attribuisce di per sé al proponente un'utilità o un bene della vita acquisito al patrimonio.
- L'indennizzo previsto per la revoca spetta ai soggetti direttamente interessati dal provvedimento, ossia a coloro ai quali la revoca sottragga un'utilità o un bene della vita già acquisito; non è dovuto al mero proponente il cui progetto sia stato valutato positivamente in una fase procedimentale non sfociata nel consolidamento di una posizione sostanziale.
- Quando la legittimità dell'atto principale di revoca è confermata, le impugnazioni degli atti successivi incompatibili con il progetto revocato possono essere dichiarate improcedibili per carenza di utilità concreta, se il loro annullamento non consentirebbe comunque al ricorrente di realizzare l'intervento originario.
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