Cassazione Penale, Sentenza n. 6455/2022 del 23/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la condanna per il reato previsto dall'art. 483 c.p., deducendo: nullità del decreto di citazione per il giudizio d'appello per omessa indicazione che si sarebbe proceduto secondo l'art. 23-bis della L. n. 176/2020 e per mancata indicazione della facoltà del difensore di presentare note scritte e chiedere discussione orale; errata applicazione della legge penale e vizi di motivazione riguardo al diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto non manifestamente infondato il primo motivo ma ha rilevato che nel frattempo è intervenuta la prescrizione del reato. Richiamando il precedente di Sezioni Unite (Tettamanti), ha affermato che, essendo intervenuta la causa estintiva, le nullità o i vizi di motivazione della sentenza impugnata non sono più rilevanti in sede di legittimità. Non emergendo dagli atti i presupposti per un proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma secondo, c.p.p. (che richiede evidenza assoluta dagli atti), la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione.
Norme richiamate
Norma che indica il reato contestato alla ricorrente; la sentenza di merito aveva condannato per tale fattispecie
Norma richiamata in relazione alla forma del procedimento d'appello e alle modalità di notifica/informazione circa la possibilità per il difensore di presentare note scritte e chiedere discussione orale; la ricorrente ha contestato la mancanza di indicazione nel decreto di citazione
art. 129, comma secondo, c.p.p.
Stabilisce che il giudice può assolvere quando dagli atti emergano in modo assolutamente non contestabile le circostanze che escludono l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte dell'imputato o la sua rilevanza penale; la Corte ha ricordato che tale richiesta di assoluzione richiede evidenza 'ictu oculi' dagli atti
Sez. Un., n. 35490 del 28 maggio 2009 (Tettamanti)
Precedente di legittimità richiamato per il principio secondo cui, se è intervenuta una causa estintiva del reato (es. prescrizione), in sede di cassazione non sono più rilevabili nullità o vizi di motivazione della sentenza impugnata, dovendosi procedere alla declaratoria della causa estintiva; chiarisce anche i limiti dell'art. 129 c.p.p.
Massime di principio
- Se nel corso del giudizio di legittimità è già maturata la prescrizione, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato: gli accertamenti sulle nullità o sul merito diventano ininfluenti rispetto all'effetto estintivo
- La dichiarazione di proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma secondo, c.p.p. è eccezionalmente possibile solo quando gli atti processuali mostrano in modo assoluto e non contestabile l'insussistenza del fatto, la non imputabilità o l'irrilevanza penale; in assenza di tale evidenza, non si può assolvere d'ufficio
- Le censure relative a vizi formali del decreto di citazione per il giudizio d'appello (es. omissione di indicazioni previste da norme sopravvenute) sono rilevanti, ma possono risultare inefficaci se nel frattempo è intervenuta la prescrizione del reato
- Per la difesa è fondamentale monitorare e valorizzare tempestivamente questioni relative alla decorrenza e sospensione della prescrizione: una causa estintiva sopravvenuta cambia radicalmente l'orizzonte processuale e può determinare l'annullamento senza rinvio
- In caso di dubbio sull'esistenza di elementi idonei all'assoluzione immediata, è preferibile chiedere accertamenti in sede di merito; la Cassazione richiede che la prova della non responsabilità sia evidente dagli atti per pronunciare l'assoluzione senza ulteriore istruttoria
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