Cassazione Civile, Ordinanza n. 14977/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di accertamento della costituzione di una servitù di passaggio su un fondo sito in Capitignano, fondata su un atto di permuta del 18 settembre 1977 intervenuto tra i danti causa delle parti. In primo grado la domanda era stata respinta; la Corte d'appello, invece, ha ritenuto che il contratto dovesse essere interpretato come costitutivo della servitù e ha accolto la domanda, ordinando anche il ripristino della servitù e la rifusione delle spese. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 189, 112 e 345 c.p.c., sostenendo che in appello fosse stata proposta una domanda nuova o comunque rinunciata in primo grado, perché la prospettazione sarebbe mutata da costituzione della servitù a mera ricognizione di una servitù già esistente; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c., assumendo che la controparte avesse ammesso in comparsa conclusionale la natura meramente ricognitiva della permuta, sicché il giudice d'appello sarebbe stato vincolato da tale non contestazione; 3) violazione dell'art. 1362 c.c., perché la Corte territoriale avrebbe interpretato il contratto secondo una lettura finalizzata a renderlo conforme all'art. 1027 c.c. invece di ricercare la comune intenzione delle parti; 4) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella dedotta mancata contiguità tra i fondi e nella diversa consistenza catastale della particella indicata; 5) erronea liquidazione delle spese di lite, perché la causa sarebbe stata di valore determinato e non indeterminabile, dovendosi applicare l'art. 15 c.p.c. e i criteri sul reddito dominicale.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto i primi quattro motivi: ha escluso che vi fosse una domanda nuova o rinunciata, qualificando la pretesa come azione avente ad oggetto un diritto autodeterminato; ha ritenuto inapplicabile il principio di non contestazione alle conclusioni interpretative tratte da documenti; ha giudicato corretta l'interpretazione del contratto che gli attribuiva un senso logico e coerente, anche in base al principio di conservazione del negozio; ha escluso l'omesso esame del fatto decisivo, rilevando che il giudice di merito aveva comunque valutato consistenza e collocazione della particella. È stato invece accolto il quinto motivo: la Corte ha ritenuto errata la qualificazione della causa come di valore indeterminabile ai fini della liquidazione delle spese, affermando che nelle controversie su beni immobili e su servitù il valore va determinato secondo l'art. 15 c.p.c. sulla base dei criteri legali e dell'oggetto delle domande, senza attribuire autonoma rilevanza alla domanda inibitoria accessoria. Ne è conseguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello dell'Aquila in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato dalla parte ricorrente per sostenere l'inammissibilità della pretesa in appello, ma la Corte esclude la novità/rinuncia della domanda
invocato per sostenere la corrispondenza tra chiesto e pronunciato e la pretesa novità della domanda; motivo respinto
invocato per il divieto di domande nuove in appello; la Corte ritiene la domanda sovrapponibile a quella originaria
il principio di non contestazione riguarda i fatti storici e non le conclusioni ermeneutiche ricavate dall'interpretazione di documenti
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
norma processuale di deduzione dei vizi denunciati nei primi due motivi
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato per la censura di violazione delle norme di interpretazione contrattuale
l'interpretazione del contratto deve ricercare la comune volontà delle parti e non può fermarsi al dato letterale isolato
citato nella doglianza; la Corte osserva che l'interpretazione accolta era coerente con la funzione del contratto e con il senso logico della pattuizione
il valore della causa relativa a diritti su immobili e servitù va determinato secondo i criteri legali indicati dalla norma
la domanda inibitoria a difesa della servitù è accessoria e non assume autonoma rilevanza ai fini del valore della causa
Massime di principio
- L'azione diretta all'accertamento di un diritto reale autodeterminato non muta per effetto della diversa indicazione del titolo costitutivo del diritto: il titolo allegato serve alla prova, ma non identifica la causa petendi in senso processuale.
- Il divieto di domande nuove in appello non è violato quando la parte, pur variando la qualificazione del titolo giuridico, mantiene immutato il bene della vita richiesto e il contenuto sostanziale della domanda.
- Il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. opera sui fatti storici e non sulle valutazioni giuridiche o sulle conclusioni interpretative ricavate da documenti contrattuali.
- Nell'interpretazione del contratto il giudice deve privilegiare, tra le possibili letture, quella che attribuisce alla pattuizione un significato coerente e utile, in applicazione del criterio di conservazione del negozio.
- In tema di servitù e di domande relative a beni immobili, il valore della causa ai fini delle spese va determinato secondo i criteri legali dell'art. 15 c.p.c., sulla base dell'oggetto effettivo della controversia e non della sola qualificazione data dalle parti o dell'eventuale domanda accessoria inibitoria.
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