Cassazione Civile, Ordinanza n. 20067/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia trae origine da un'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta da una società creditrice per ottenere la declaratoria di inefficacia di un fondo patrimoniale costituito con atto pubblico tra coniugi. Il Tribunale aveva declinato la giurisdizione italiana ritenendo la controversia rientrante nei rapporti patrimoniali tra coniugi, con conseguente difetto dei presupposti di giurisdizione ai sensi dell'art. 3 l. 218/1995 e della disciplina europea richiamata. La Corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione, affermando la giurisdizione italiana sull'azione revocatoria promossa dal creditore e rinviando la causa al primo giudice. I soccombenti proponevano ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando ex art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione dell'art. 3, comma 2, l. 218/1995 in relazione all'art. 7, par. 1, lett. a), del Regolamento (UE) n. 1215/2012 e l'erronea interpretazione dell'art. 167 c.c., sostenendo che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale avrebbe natura contrattuale e che la materia sarebbe esclusa dall'ambito applicativo del Regolamento Bruxelles I bis, in quanto relativa al regime patrimoniale fra coniugi.
La decisione
Prima di esaminare il merito del motivo, la Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione presentata dai ricorrenti e accettata dalla società controricorrente. Verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 390, comma 2, c.p.c., la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha inoltre rilevato che l'accettazione della rinuncia escludeva il potere di pronunciare sulle spese, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 391 c.p.c.
Norme richiamate
Norma posta a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria proposta dalla società creditrice per far dichiarare inefficace il fondo patrimoniale.
Richiamato dai ricorrenti quale parametro per contestare la giurisdizione italiana e sostenere l'applicabilità della disciplina internazionale rilevante.
Reg. (UE) n. 1215/2012, art. 7, par. 1, lett. a)
Invocato nel motivo di ricorso in relazione alla giurisdizione e alla qualificazione della controversia.
Reg. (UE) n. 1215/2012, art. 1, par. 2, lett. a)
"sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento: a) lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi o derivante da rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio"
Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'esclusione della materia dei rapporti patrimoniali fra coniugi dall'ambito del regolamento.
La Corte dà conto della tesi dei ricorrenti secondo cui la costituzione del fondo patrimoniale avrebbe natura contrattuale.
Norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge nel ricorso per cassazione.
Richiamato dalla Corte per verificare la regolarità della rinuncia al ricorso.
Applicato per dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione a seguito di rinuncia accettata; l'ultimo comma è richiamato per escludere la pronuncia sulle spese.
Massime di principio
- Quando il ricorrente rinuncia al ricorso per cassazione e la rinuncia è accettata dalla controparte, il giudizio di legittimità si estingue, sempre che la rinuncia rispetti i requisiti formali previsti dall'art. 390 c.p.c.
- L'accettazione della rinuncia al ricorso preclude alla Corte di cassazione la pronuncia sulle spese del giudizio, secondo quanto previsto dall'art. 391 c.p.c.
- In presenza di rinuncia rituale al ricorso per cassazione, la Corte non affronta i motivi di impugnazione e si arresta alla declaratoria di estinzione del processo.
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