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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24830/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello per plurimi motivi: - Rossignolo Giovanni Mario e Gianluca: contestazione della qualificazione dei fatti come bancarotta fraudolenta (distrazione e bancarotta impropria per operazioni dolose), deducendo l'esistenza di una "bancarotta riparata" per versamenti antecedenti il fallimento e la mancata prova del nesso causale fra alcune operazioni (finanziamenti e acquisto ramo azienda) e il dissesto; - Malvino Giuliano: molteplici censure circa la sussistenza della distrazione (valore delle prestazioni rese da TAS s.r.l., natura delle fatture, responsabilità personale), l'elemento soggettivo (dolo) e il nesso eziologico con il dissesto; dedotta altresì illegittimità del calcolo della pena (comparazione delle circostanze); - Pennelli Ivano: censura per mancata declaratoria di estinzione per prescrizione di numeri capi (riconosciuta la recidiva da parte della Corte territoriale ma non adeguatamente motivata dal Tribunale), e doglianze sulla motivazione in materia di prescrizione e sulle confische disposte; - Lardera Paolo Filippo: impugnazione dell'ammissione delle parti civili ai sensi dell'art. 240, comma 2, legge fall., eccependone l'inapplicabilità al reato di bancarotta semplice; contestazioni di natura probatoria e di nesso causale per il danno dei lavoratori; - Pasquini Fabio: motivi presentati e poi rinuncia all'impugnazione. Complessivamente i ricorsi si fondavano su vizio di motivazione, errata interpretazione e applicazione delle norme in materia di reati fallimentari, prescrizione, ammissione delle parti civili, e trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha pronunciato decisioni differenziate: - Inammissibili i ricorsi di Giovanni Mario Rossignolo, Gianluca Rossignolo e di Pasquini Fabio (quest'ultimo per rinuncia), con condanna alle spese e sanzioni ex art. 616 c.p.p. per i primi due e per Pasquini una sanzione pecuniaria minore; - Malvino Giuliano: il ricorso è in massima parte inammissibile, ma è stato accolto il quarto motivo relativo al vizio procedurale nella determinazione della pena (mancato nuovo giudizio di comparazione tra aggravanti e attenuanti dopo esclusione di una aggravante). Per Malvino annullamento limitato al trattamento sanzionatorio e rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo esame su pena; - Pennelli Ivano: i ricorsi sono accolti: la Cassazione ha ritenuto che il Tribunale non abbia adeguatamente motivato il riconoscimento della recidiva reiterata e specifica; pertanto i reati a lui ascritti risultano estinti per prescrizione e la sentenza di merito è annullata senza rinvio. Tuttavia la Corte ha annullato con rinvio, ad altra Sezione della Corte d'appello di Torino, le statuizioni relative alle confische nei confronti di Pennelli per carenza di chiarezza nella motivazione circa la natura e i beni oggetto di ablazione; - Lardera Paolo Filippo: annullamento senza rinvio degli effetti civili (revoca delle statuizioni civili) perché l'art. 240, comma 2, legge fall., non autorizza la costituzione autonoma dei creditori come parte civile nel processo penale quando il reato imputato al soggetto era di bancarotta semplice; la sentenza di merito è annullata agli effetti civili nei confronti di Lardera; - Questioni sulle confische e sulla loro qualificazione (prodotto/profitto/reimpiego) sono state richiamate come carenti di adeguata motivazione e, per taluni imputati, sono disposte statuizioni di rinvio per chiarimenti. Inoltre la Corte ha liquidato in favore di alcune parti civili le spese di rappresentanza per il giudizio di Cassazione. Nel complesso la Cassazione ha rigettato molte doglianze di merito, dichiarato inammissibili alcuni ricorsi, accolto specifici profili procedurali e di diritto (prescrizione per Pennelli, vizio nel calcolo della pena per Malvino, illegittima partecipazione civile per Lardera nel caso di bancarotta semplice) e disposto revoche e rinvii limitati dove la motivazione o la qualificazione delle misure ablative risultavano carenti.

Norme richiamate

  • art. 640‑bis cod. pen.

    Reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; la Corte ha considerato rilevante per l'esame della responsabilità e per il quadro probatorio ma non ha annullato le valutazioni di merito in relazione a tale capo, salvo esiti parziali per altre questioni.

  • artt. 476-482 cod. pen.

    Falsità in documenti e reati connessi: richiamati come capi contestati; la Corte ha valutato la fondatezza delle argomentazioni di merito ma non li ha in generale ritenuti vizianti per la sentenza impugnata se non nelle parti specificate.

  • art. 469 cod. pen.

    Falsificazione di documenti relativi a pubbliche forniture o procedure; citato tra i reati ascritti e valutati ai fini della prescrizione per taluni capi.

  • art. 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare

    Circostanza aggravante (continuazione fallimentare). La Corte ha esaminato il trattamento sanzionatorio dopo l'esclusione di tale aggravante e ha ritenuto che, avendo escluso l'aggravante, il giudice di appello debba adeguatamente motivare il nuovo bilanciamento fra aggravanti e attenuanti; in difetto, annulla la parte relativa alla determinazione della pena.

  • art. 223 legge fallimentare (corrispondente alla bancarotta impropria)

    La Corte ricorda che le operazioni dolose di cui al secondo comma n.2 riguardano atti intrinsecamente pericolosi per la salute economico‑finanziaria dell'impresa e che non è necessario che l'operazione dolosa sia l'unica causa del fallimento: è sufficiente che abbia contribuito al dissesto o all'aggravamento.

  • art. 240, comma 1 e comma 2, legge fallimentare

    Comma 1: "il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario speciale... possono costituirsi parte civile..."; Comma 2: "i creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione... o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale."

    La Corte interpreta la norma come disciplina speciale che limita la legittimazione all'azione civile nei processi per reati fallimentari: i creditori possono costituirsi autonomamente come parte civile solo nel procedimento per bancarotta fraudolenta (articoli più gravi), non genericamente per bancarotta semplice; pertanto l'ammissione di parti civili nel caso di Lardera (bancarotta semplice) è illegittima.

  • art. 216, comma 1, legge fallimentare

    Prevede il quadro edittale (pena) per la fattispecie di bancarotta: la Corte lo richiama per valutare la legittimità della pena e stabilire che la pena è illegale solo se eccede i limiti edittali.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e la sanzione per ricorsi inammissibili posti con colpa: la Corte ha condannato i ricorrenti le cui doglianze sono risultate manifestamente inammissibili.

  • art. 541 cod. proc. pen.

    Disposizioni sulle spese di costituzione e difesa delle parti civili in Cassazione: la Corte ha liquidato spese a favore di alcune parti civili e indicato i rimborsi dovuti dagli imputati.

  • art. 157 e 161 cod. pen.

    Norme concernenti la prescrizione: la Corte le ha applicate nel calcolo dei termini e ha dichiarato l'estinzione per prescrizione di alcuni reati nei confronti di Pennelli quando è risultata mancata la motivazione circa la recidiva.

  • art. 640‑quater cod. pen. e art. 322‑ter cod. pen.

    Richiamati dalla sentenza di primo grado come riferimento normativo per la confisca per equivalente; la Cassazione ha rilevato confusione e mancata chiarezza nella qualificazione delle misure ablative e nei presupposti applicativi.

  • art. 578‑bis cod. proc. pen.

    Riferito alla irretroattività di talune disposizioni processuali relative alla confisca; la Corte ha citato la giurisprudenza relativa all'applicazione/irretroattività quale motivo per alcune decisioni sulle ablazioni.

Massime di principio

  • Bancarotta riparata: per escludere la natura distrattiva occorre allegare e provare con specificità che le somme sono state reintegrate nelle casse sociali con funzione effettiva di ricostituzione del patrimonio prima della dichiarazione di fallimento; generiche indicazioni o rinvii a elaborati di parte non sono sufficienti.
  • Bancarotta impropria per operazioni dolose: non è necessario che l'operazione dolosa sia l'unica causa del fallimento; è sufficiente che l'atto, per sua intrinseca pericolosità o per il suo contributo, abbia aggravato o concorso causalmente al dissesto. Il nesso causale può sussistere anche se il dissesto era già in atto.
  • Nesso soggettivo (dolo) e concorso dell'extraneus: il dolo del concorrente extraneus consiste nella consapevolezza e volontarietà dell'apporto alla condotta depauperante; non è richiesta la conoscenza specifica del dissesto, ma la presenza di indici di fraudolenza e della rappresentazione della pericolosità dell'atto per i creditori.
  • Prescrizione e recidiva: la qualificazione di recidiva reiterata e specifica deve essere esplicitamente e motivatamente ricostruita dal giudice di primo grado; in mancanza di motivazione sul riconoscimento della recidiva, la Corte d'appello non può legittimamente applicarla retroattivamente e la prescrizione deve essere valutata di conseguenza.
  • Costituzione di parte civile nei reati fallimentari (art. 240 l.f.): la norma è speciale e limita la legittimazione dei creditori: i creditori possono costituirsi autonomamente solo nel procedimento per bancarotta fraudolenta (o quando hanno un titolo di azione personale), non in via generale nei procedimenti per bancarotta semplice; pertanto l'ammissione di creditori come parti civili va verificata rispetto al capo di imputazione effettivamente pendente.
  • Confische e motivazione: le misure ablative devono essere motivate chiaramente indicando la base normativa (confisca diretta o per equivalente), la qualifica dei beni (prodotto, profitto, prezzo) e i cespiti oggetto dell'ablazione; la mancanza di questa chiarezza comporta annullamento e rinvio.
  • Determinazione della pena in appello: se il giudice d'appello esclude un'aggravante precedentemente ritenuta, deve effettuare un nuovo giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti e motivarlo espressamente; altrimenti la decisione sul trattamento sanzionatorio può essere annullata.
  • Rischio di sanzioni per ricorsi inammissibili: la presentazione di motivi genericamente infondati o manifestamente inammissibili può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ex art. 616 c.p.p.; è dunque necessaria cura e specificità nell'impugnazione in Cassazione.

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