Cassazione Penale, Sentenza n. 37090/2023 del 11/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per plurimi addebiti: partecipazione ad associazione di tipo mafioso (art. 416-bis) quale componente della cosca Bellocco (capo 1); concorso nella detenzione/porto illegale di armi e partecipazione ad un incontro armato finalizzato alla definizione di ambiti estorsivi (capi 42 e 43); associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo 68); cessione di 10 kg di sostanza (capo 69). Motivi di ricorso: insufficienza e difetto di motivazione del giudizio di gravità indiziaria (in particolare su partecipazione alla riunione armata e su concorso nella detenzione di armi), mancata considerazione della possibile esclusione della configurabilità del reato o della mera tentatività, contestazione dell'aggravante mafiosa (art. 416-bis.1) per mancata prova della finalità di agevolazione dell'associazione, deduzione che la sostanza sarebbe stata solo "canapa sativa" a basso THC e quindi non stupefacente, e che la semplice frequentazione familiare non provi l'affectio societatis.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi di impugnazione: (1) la pianificazione di recarsi armati e le conversazioni intercettate dimostrano la consapevolezza del ricorrente e la condivisione della disponibilità di armi, sicché anche l'eventuale mancata appropriazione di una singola pistola non esclude il concorso nell'evento; (2) l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 è stata adeguatamente motivata dal Tribunale in relazione alla finalità difensiva della sfera di influenza della cosca Bellocco nel summit del Palfruit; (3) relativamente al capo 69 il Tribunale ha ritenuto che dagli elementi intercettivi e dalle modalità della trattativa risulti la consapevolezza di compiere un commercio illecito di sostanze (commistione tra canapa indiana e sativa) e che l'accordo con il compratore fosse sostanzialmente perfezionato, nonostante il rinvio della consegna per mancato pagamento; (4) la partecipazione associativa (capo 1) è stata ritenuta suffragata da un insieme coerente di elementi: partecipazione armata al summit, coinvolgimento nelle attività di traffico di stupefacenti, partecipazione a vicende estorsive e conversazioni/intercettazioni che dimostrano ruoli e compiti specifici; (5) analoghe considerazioni hanno giustificato la conferma della misura per il capo 68. Conseguenza: rigetto del ricorso, conferma della custodia cautelare e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; disposti gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen. (aggravante ex art. 416-bis.1 citata come aggravante di cui alla norma)
La corte ha ritenuto integrata l'aggravante "di avere commesso il fatto per eseguire il piano criminoso dell'associazione" e la finalità di agevolazione della 'ndrina: la consapevolezza del ricorrente è stata desunta dalla sua posizione rispetto a Francesco Benito Palaia, dalle intercettazioni e dall'attività concreta (riunioni armate, traffici di sostanze).
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale citata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia; la sentenza dispone l'esecuzione degli obblighi formali previsti da tale disposizione.
Massime di principio
- La gravità indiziaria per misure cautelari è valutata nel complesso: singoli elementi deboli possono essere superati dalla convergenza di intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, immagini e comportamenti concreti.
- La programmazione di recarsi armati e le conversazioni preventive costituiscono indizi forti della consapevolezza e del concorso, anche se la fornitura materiale dell'arma non è avvenuta.
- La qualificazione di una sostanza come "non stupefacente" va provata positivamente; trattative avanzate, coinvolgimento di noti trafficanti e accordi sul prezzo orientano verso la ricostruzione di un commercio illecito anche se la consegna viene rinviata.
- La qualificazione dell'aggravante mafiosa può essere desunta dalla funzione delle condotte (es. difesa di aree di influenza, supporto a capi detenuti) e dalla posizione soggettiva del partecipante rispetto ai vertici dell'organizzazione.
- La mera frequentazione o il legame di parentela non sono necessariamente sufficienti per escludere la partecipazione associativa, ma occorre valutare la combinazione di comportamenti ripetuti, ruoli operativi e scambi comunicativi idonei a dimostrare l'affectio societatis.
- In casi analoghi la difesa è più efficace se articola prove alternative concrete (alibi, assenza da incontri chiave, prova di natura lecita della sostanza) e contesta la correlazione causale tra il comportamento e l'interesse dell'associazione.
- Per contestare l'aggravante mafiosa è determinante mostrare l'assenza di consapevolezza della finalità associativa o la marginalità del ruolo rispetto all'organizzazione, con elementi che possano indicare mera contiguità anziché partecipazione.
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