Cassazione Penale, Ordinanza n. 09353/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 31 ottobre 2024, che aveva parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Reggio Calabria del 14 novembre 2019, confermando la condanna per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge sostanziale e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, sostenendo l'errore circa i presupposti del reddito rilevante ai fini del patrocinio a spese dello Stato e, quindi, l'insussistenza del dolo. Con il secondo motivo ha censurato il diniego delle attenuanti generiche. Con il terzo motivo ha lamentato vizio di motivazione per l'omessa concessione della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché meramente reiterativo di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, i quali avevano indicato gli elementi concreti da cui desumere il dolo e avevano escluso in fatto l'errore invocato. Ha escluso, inoltre, la configurabilità dell'errore di cui all'art. 47 c.p., richiamando il principio secondo cui l'errore sulla nozione di reddito rilevante per il patrocinio a spese dello Stato è errore inescusabile, poiché la disciplina è richiamata dalla norma incriminatrice e non si tratta di legge extrapenale. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato, poiché il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato richiamando solo gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, nel caso di specie l'assenza di elementi positivi e la pessima biografia penale. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata aveva già spiegato che l'eventuale difetto motivazionale della sentenza appellata era solo un refuso e che, in ogni caso, la situazione personale del ricorrente non consentiva la concessione della sospensione condizionale. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma incriminatrice contestata, relativa alle condotte fraudolente nel settore del patrocinio a spese dello Stato; l'errore sulla disciplina richiamata è considerato inescusabile ai fini dell'art. 47 c.p.
Invocato dal ricorrente per sostenere l'errore sul fatto/errore sul precetto; la Corte lo ritiene non applicabile perché l'errore sulla nozione di reddito rilevante per il patrocinio a spese dello Stato è inescusabile.
art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato dalla norma incriminatrice; proprio tale richiamo esclude che la disciplina sul reddito possa essere considerata legge extrapenale ai fini dell'errore scusabile.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le censure che si limitino a riproporre questioni già esaminate e disattese dalla Corte di merito senza un effettivo confronto con le ragioni della decisione impugnata.
- In materia di reati connessi al patrocinio a spese dello Stato, l'errore sulla nozione di reddito rilevante non integra errore scusabile ex art. 47 c.p. quando la disciplina richiamata è espressamente richiamata dalla norma incriminatrice e non ha natura di legge extrapenale.
- Il dolo può essere desunto da elementi concreti valutati dal giudice di merito; in cassazione non è sufficiente opporre una diversa lettura dei fatti se la motivazione impugnata è logica e coerente.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato anche mediante il richiamo a pochi elementi ritenuti decisivi, quali l'assenza di circostanze positive e i precedenti penali negativi, senza necessità di confutare analiticamente ogni dato favorevole allegato dalla difesa.
- La sospensione condizionale della pena può essere negata con motivazione sintetica ma coerente, soprattutto quando la situazione personale e la biografia penale dell'imputato rendano non giustificato il beneficio; la mera riduzione del trattamento sanzionatorio non basta a imporne la concessione.
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