Cassazione Penale, Sentenza n. 33827/2024 del 05/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p. tra più condanne per furti e tentati furti commessi tra gennaio 2013 e dicembre 2017 in province diverse. Il Giudice dell'esecuzione aveva respinto l'istanza valorizzando la distanza temporale tra i fatti, i luoghi diversi e l'assenza di ulteriori elementi a sostegno di un medesimo disegno criminoso. In cassazione la difesa ha denunciato violazione dell'art. 186 disp. att. c.p.p. per non aver acquisito d'ufficio le sentenze irrevocabili indicate e vizio di motivazione, sostenendo la presenza di indicatori di un disegno unitario (omogeneità della condotta, coerenza cronologica, medesimo movente di necessità economica). Il Pubblico Ministero aveva proposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte e ha annullato l'ordinanza impugnata, disponendo il rinvio per un nuovo esame da parte di diverso giudice dell'esecuzione. La Corte ha criticato la scarsa motivazione del Tribunale di Trento, che non ha esaminato il contenuto delle sentenze irrevocabili e non ha valutato la possibilità di riconoscere la continuazione anche soltanto per gruppi di reati. La Corte ha richiamato l'obbligo di acquisizione d'ufficio delle sentenze irrevocabili ai sensi dell'art. 186 disp. att. c.p.p. e i principi giurisprudenziali sui criteri per riconoscere il disegno criminoso, rimandando il provvedimento perché il nuovo giudice compia una verifica completa e motivata.
Norme richiamate
Norma invocata quale base per la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione; la Corte richiama che la continuazione presuppone un "unico disegno criminoso" e richiede la verifica di indicatori oggettivi che dimostrino la preventiva programmazione delle violazioni
art. 186 disp. att. cod. proc. pen.
Prevede l'acquisizione d'ufficio delle sentenze irrevocabili necessarie per valutare la continuazione; la Corte afferma che, se le sentenze non sono allegate dall'istante, il giudice deve comunque acquisirle prima di decidere
art. 81, comma secondo, cod. pen.
Richiamato a titolo evocativo: la Corte segnala che la riconduzione dei reati alla continuazione incide sul meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 81 c.p. e che tale beneficio non deve essere riconosciuto automaticamente in caso di mera reiterazione senza prova dell'unità di ideazione
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede la prova di un "unico disegno criminoso": è necessario verificare indicatori esterni significativi (omogeneità dei reati, contiguità spazio-temporale, modalità operative, cause e sistematicità)
- Il giudice dell'esecuzione deve acquisire e valutare le sentenze irrevocabili indicate dall'istante; l'assenza dell'esame di tali provvedimenti costituisce vizio di motivazione e determina l'annullamento
- Non è richiesta la concomitanza di tutti gli indicatori: anche alcuni indici significativi possono bastare, purché la motivazione spieghi adeguatamente il convincimento del giudice
- Un intervallo temporale ampio non esclude in assoluto la continuazione: il giudice deve comunque considerare la possibilità di riconoscerla per singoli gruppi di reati commessi in epoche contigue, se la parte lo richiede e se gli indici lo permettono
- La semplice abitualità o reiterazione del reato non è equivalente all'unità di ideazione; occorre evitare che il beneficio della continuazione diventi automatico senza verifica concreta degli elementi programmatori
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