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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26833/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto che ha confermato l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (anni 2 e mesi 6). Il ricorrente denunciava violazione degli artt. 1, 4 e 6 del d.lgs. n. 159/2011 e degli artt. 125 e 192 c.p.p., sostenendo che il giudice di appello avrebbe valutato soltanto il passato criminale senza fornire un giudizio prognostico sulla attualità della pericolosità sociale. In particolare si censurava la presunta contraddittorietà della motivazione circa la valutazione della "ampia e incondizionata" confessione resa nel 2022 e della autobiografia redatta in carcere (che, secondo il ricorrente, dimostrerebbero pentimento e volontà di cambiamento), ritenute dal ricorrente idonee a escludere l'attualità della pericolosità.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione. La Corte ha ritenuto corretta e non apparente la motivazione della Corte di appello, che aveva posto in rilievo la lunga e radicata dedizione del proposto ad attività delittuose (coltivazione e cessione di stupefacenti, riciclaggio e autoriciclaggio) e i cospicui profitti da esse ottenuti, nonché la presenza di procedimenti in corso. Ha ritenuto che confessione e autobiografia, sebbene credibili, non fossero da sole sufficienti a dimostrare un cambiamento definitivo e irreversibile, soprattutto dato il breve arco temporale (circa due anni) intercorso. La Corte ha inoltre richiamato limiti del sindacato di legittimità, precisando che non è consentito riesaminare in cassazione il merito probatorio delle valutazioni prognostiche, salvo vizi radicali di motivazione che qui non sussistevano. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)

    art. 1 (lett. b) e c)), art. 4, art. 6

    Le norme definiscono le categorie di pericolosità sociale (generica e specifica) e il quadro tipologico richiesto per l'applicazione delle misure di prevenzione; la valutazione dell'attualità della pericolosità richiede il previo inquadramento del soggetto in una delle categorie criminologiche previste e la ricerca di elementi probanti di dedizione abituale o speciali modalità criminose.

  • codice penale

    L'art. 203 (prognosi di pericolosità in tema penale) prevede la valutazione della probabile reiterazione di condotte illecite; la Corte segnala che il giudizio di prevenzione non si limita alla generica prognosi ex art. 203, ma richiede il preliminare inquadramento tipologico previsto dal d.lgs. 159/2011.

  • codice di procedura penale

    Norme procedurali richiamate dal ricorrente (art. 125 c.p.p. sul contraddittorio delle parti nel processo, art. 192 c.p.p. sulle prove), utilizzate nella censura sulla motivazione; la Corte ha però rilevato che le censure sostanzialmente miravano a rimettere in discussione la valutazione di fatto, mentre il sindacato di legittimità è limitato a profili di legge e motivazione.

  • giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. 1, n. 54119 del 14/06/2017; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000

    Richiami giurisprudenziali che precisano: (i) il carattere ricostruttivo del giudizio di prevenzione e la necessità dell'inquadramento tipologico; (ii) i limiti del sindacato in Cassazione sui motivi di fatto e di merito; (iii) la possibile inammissibilità del ricorso quando esso contesti valutazioni in fatto senza dimostrare vizi formali o di illegittimità della motivazione.

Massime di principio

  • Per disporre o resistere a una misura di prevenzione occorre che il giudice operi prima un inquadramento tipologico (art. 1 e 4 d.lgs. 159/2011) e poi valuti la prognosi: non basta la mera ricostruzione di reati passati.
  • Confessioni, pentimento dichiarato o testi autobiografici non sono di per sé sufficienti a escludere l'attualità della pericolosità: è necessario dimostrare elementi fattuali tangibili e duraturi che attestino un cambio di vita verificatosi in un arco temporale significativo.
  • Nel giudizio di legittimità (Cassazione) non è consentito rimettere in discussione liberamente le valutazioni di merito e probatorie compiute dai giudici di merito, salvo che si dimostrino vizi radicali di motivazione, illogicità o mancanza totale di motivazione.
  • Per impugnare efficacemente una misura di prevenzione in Cassazione conviene puntare su profili di illegittimità formale o su incongruenze logiche manifeste nella motivazione, non su una semplicistica riconsiderazione dei fatti.
  • Elementi utili a documentare l'assenza di attualità della pericolosità includono: assenza di recenti comportamenti criminose, assenza di procedimenti pendenti rilevanti, reddito lecito stabile, duratura partecipazione a percorsi di recupero/professionalizzazione verificabile nel tempo.

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