Cassazione Penale, Sentenza n. 32359/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la statuizione che, nell'ambito di un patteggiamento per il reato di omicidio stradale, aveva disposto la pena concordata (anni 2, mesi 3 di reclusione) unitamente alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente ai sensi dell'art.222 comma 2 C.d.S. La difesa denunciava violazione di legge e carenza di motivazione, facendo valere che, dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n.88/2019, la revoca non è più automatica salvo il ricorrere di specifiche circostanze aggravanti richiamate dagli artt.589-bis e 590-bis c.p.; pertanto il giudice doveva valutare la graduazione della sanzione accessoria (revoca vs sospensione) e motivare la scelta richiamando i criteri dell'art.218 C.d.S.
La decisione
La Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la revoca della patente di guida e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Catania. Il motivo è che, in seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale (n.88/2019), il giudice doveva motivare la scelta della revoca invece della sospensione temporanea richiamando i criteri dell'art.218 C.d.S.; tale motivazione non è stata fornita, per cui la decisione sull'accessorio è viziata e richiede una rinnovata ponderazione degli elementi fattuali e giuridici.
Norme richiamate
art.222 comma 2 Codice della Strada
La corte rileva che il quarto periodo del comma 2 è stato ritenuto incostituzionale dalla Corte Costituzionale nella parte in cui impediva al giudice di graduare la sanzione accessoria (revoca o sospensione). Di conseguenza non è più automatico il meccanismo della revoca in tutte le ipotesi.
L'art.218 contiene i criteri di graduazione e proporzionalità delle sanzioni amministrative accessorie (es. revoca vs sospensione). La Corte ha richiamato l'obbligo per il giudice di motivare la scelta in riferimento a questi criteri.
Richiamato per indicare le circostanze aggravanti che, se presenti in specifiche tipologie, possono giustificare la sanzione massima; la Corte Costituzionale ha collegato l'obbligatorietà della revoca solo al ricorrere di alcune aggravanti previste dai commi 2 e 3.
Analogamente all'art.589-bis, è richiamato per le circostanze aggravanti specifiche rilevanti ai fini della graduazione della sanzione accessoria in reati di guida con esito mortale o lesioni gravi.
Sentenza Corte Costituzionale n.88/2019
La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del testo che prevedeva l'automaticità della revoca della patente in tutte le ipotesi, stabilendo che la revoca obbligatoria è giustificata solo quando ricorrano determinate aggravanti (salvo casi estremi come tassi alcolemici molto elevati o uso di stupefacenti). Questa pronuncia impone al giudice di motivare e graduare la sanzione accessoria.
Massime di principio
- Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.88/2019 la revoca della patente per reati stradali non è più automatica: il giudice deve verificare la sussistenza di specifiche circostanze aggravanti prima di imporre la revoca come sanzione massima.
- Il giudice deve confrontare e motivare espressamente la scelta tra revoca e sospensione temporanea richiamando i criteri di proporzionalità e le indicazioni dell'art.218 C.d.S.; l'assenza di motivazione rende la statuizione annullabile.
- Le aggravanti previste dagli artt.589-bis e 590-bis c.p. (commi 2 e 3) sono determinanti per giustificare la revoca obbligatoria; in loro assenza il giudice può legittimamente optare per una misura meno afflittiva.
- Se la decisione sull'accessorio è viziata (es. per mancata motivazione o per applicazione di automatismi incompatibili con la giurisprudenza costituzionale), è possibile ottenere l'annullamento limitato alla misura accessoria e il rinvio per una nuova ponderazione.
- In situazioni analoghe la difesa dovrebbe richiamare la pronuncia costituzionale e contestare in mancanza la motivazione sulla scelta dell'accessorio; il pubblico ministero può anche chiedere la correzione restringendo l'annullamento alla sola sanzione accessoria.
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