Cassazione Civile, Ordinanza n. 25749/2024 del 26/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di accertamento dell’esistenza di un prestito di denaro, asseritamente erogato in più tranche in contanti tra il 2010 e il 2011 da una parte all’altra per complessivi euro 166.795,00, con finalità di sostegno alla costruzione di un fabbricato e alle attività imprenditoriali del beneficiario, e dalla conseguente domanda di restituzione della somma oltre interessi. Il convenuto ha contestato che vi fosse stato un mutuo, sostenendo di avere ricevuto solo euro 15.000,00 senza alcun obbligo di restituzione. In primo grado la domanda è stata accolta; in appello il soccombente ha censurato la sentenza deducendo: carenza di prova e ultrapetizione; inattendibilità della teste escussa; irrilevanza del riconoscimento di aver ricevuto euro 15.000,00; inutilizzabilità di una scrittura privata disconosciuta. La Corte d’appello ha rigettato il gravame, valorizzando la prova testimoniale, la documentazione bancaria sui prelievi e la scrittura privata recante annotazioni delle somme e una sottoscrizione riferita al convenuto. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, la nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla tardività del disconoscimento del documento e la violazione degli artt. 214, 215 e 112 c.p.c., assumendo che la decisione fosse fondata su una scrittura privata disconosciuta. La Suprema Corte ha però rilevato che la ratio decidendi della sentenza impugnata non si fondava solo sul documento contestato, ma anche su ulteriori autonome prove (testimonianza e documentazione bancaria), e che tali rationes non erano state specificamente censurate; da ciò l’inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza di merito fosse sorretta da più rationes decidendi autonome, tra cui la prova testimoniale e la documentazione bancaria, oltre alla scrittura privata; poiché il ricorrente ha attaccato solo la parte relativa al documento disconosciuto, senza censurare efficacemente le ulteriori basi probatorie della decisione, il ricorso è risultato privo di interesse e inidoneo a rimuovere la decisione impugnata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, con distrazione in favore del difensore della controricorrente, e al pagamento della somma equitativa prevista per la definizione conforme alla proposta e della somma in favore della cassa delle ammende, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato per la proposta di definizione anticipata e per la gestione dell’opposizione alla proposta stessa
richiamato per il deposito delle memorie illustrative
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
invocato come parametro della dedotta nullità per omessa pronuncia
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
base del motivo di ricorso sulla nullità della sentenza
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
base del motivo di ricorso per violazione di legge processuale
richiamato in relazione al disconoscimento della scrittura privata
richiamato in relazione agli effetti del disconoscimento della scrittura privata
richiamato per il vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia
richiamato per la tempestività del disconoscimento del documento nella prima difesa utile
richiamato per la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario
art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.
applicato per la condanna ulteriore conseguente alla definizione conforme alla proposta
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Cass. Sez. 2, n. 9690/2023
citata per il principio sulla non rilevabilità d’ufficio della tardività del disconoscimento specifico
Cass. Sez. 3, n. 23636/2019
citata per il principio sulla non rilevabilità d’ufficio della tardività del disconoscimento specifico
Cass. Sez. 2, n. 10147/2011
citata per il principio sulla non rilevabilità d’ufficio della tardività del disconoscimento specifico
Cass. Sez. 2, n. 9994/2003
citata per il principio sulla non rilevabilità d’ufficio della tardività del disconoscimento specifico
Cass. Sez. 3, n. 5102/2024
citata sul principio delle rationes decidendi autonome e della necessità di censurarle tutte
Cass. Sez. 3, n. 13880/2020
citata sul principio delle rationes decidendi autonome e della necessità di censurarle tutte
Cass. Sez. 6-3, n. 16314/2019
citata sul principio delle rationes decidendi autonome e della necessità di censurarle tutte
Cass. Sez. 1, n. 18641/2017
citata sul principio delle rationes decidendi autonome e della necessità di censurarle tutte
Cass. Sez. L, n. 4293/2016
citata sul principio delle rationes decidendi autonome e della necessità di censurarle tutte
Cass. Sez. L, n. 13373/2008
citata sul principio delle rationes decidendi autonome e della necessità di censurarle tutte
Cass. Sez. 3, n. 14740/2005
citata sul principio delle rationes decidendi autonome e della necessità di censurarle tutte
Cass. Sez. 1, n. 9057/1999
citata sul principio delle rationes decidendi autonome e della necessità di censurarle tutte
Massime di principio
- Quando la decisione di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna è da sola idonea a reggere il dispositivo, il ricorso per cassazione è inammissibile se non investe tutte le rationes poste a base della sentenza.
- La censura rivolta solo a una delle basi motivazionali della sentenza non consente l’annullamento della decisione, perché l’eventuale accoglimento non eliminerebbe le ulteriori rationes non impugnate.
- Il giudice di merito non può rilevare d’ufficio la tardività del disconoscimento specifico di una scrittura privata, ma la relativa doglianza è comunque irrilevante se la decisione si fonda anche su altre prove autonome non specificamente censurate.
- In tema di prova del mutuo, la dimostrazione dell’avvenuta dazione e dell’obbligo di restituzione può desumersi dal concorso di prova testimoniale, elementi documentali bancari e scritture private, secondo una valutazione complessiva del materiale probatorio.
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