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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25749/2024 del 26/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di accertamento dell’esistenza di un prestito di denaro, asseritamente erogato in più tranche in contanti tra il 2010 e il 2011 da una parte all’altra per complessivi euro 166.795,00, con finalità di sostegno alla costruzione di un fabbricato e alle attività imprenditoriali del beneficiario, e dalla conseguente domanda di restituzione della somma oltre interessi. Il convenuto ha contestato che vi fosse stato un mutuo, sostenendo di avere ricevuto solo euro 15.000,00 senza alcun obbligo di restituzione. In primo grado la domanda è stata accolta; in appello il soccombente ha censurato la sentenza deducendo: carenza di prova e ultrapetizione; inattendibilità della teste escussa; irrilevanza del riconoscimento di aver ricevuto euro 15.000,00; inutilizzabilità di una scrittura privata disconosciuta. La Corte d’appello ha rigettato il gravame, valorizzando la prova testimoniale, la documentazione bancaria sui prelievi e la scrittura privata recante annotazioni delle somme e una sottoscrizione riferita al convenuto. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, la nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla tardività del disconoscimento del documento e la violazione degli artt. 214, 215 e 112 c.p.c., assumendo che la decisione fosse fondata su una scrittura privata disconosciuta. La Suprema Corte ha però rilevato che la ratio decidendi della sentenza impugnata non si fondava solo sul documento contestato, ma anche su ulteriori autonome prove (testimonianza e documentazione bancaria), e che tali rationes non erano state specificamente censurate; da ciò l’inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza di merito fosse sorretta da più rationes decidendi autonome, tra cui la prova testimoniale e la documentazione bancaria, oltre alla scrittura privata; poiché il ricorrente ha attaccato solo la parte relativa al documento disconosciuto, senza censurare efficacemente le ulteriori basi probatorie della decisione, il ricorso è risultato privo di interesse e inidoneo a rimuovere la decisione impugnata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, con distrazione in favore del difensore della controricorrente, e al pagamento della somma equitativa prevista per la definizione conforme alla proposta e della somma in favore della cassa delle ammende, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione anticipata e per la gestione dell’opposizione alla proposta stessa

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito delle memorie illustrative

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    invocato come parametro della dedotta nullità per omessa pronuncia

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    base del motivo di ricorso sulla nullità della sentenza

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    base del motivo di ricorso per violazione di legge processuale

  • art. 214 c.p.c.

    richiamato in relazione al disconoscimento della scrittura privata

  • art. 215 c.p.c.

    richiamato in relazione agli effetti del disconoscimento della scrittura privata

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per il vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia

  • art. 183, sesto comma, c.p.c.

    richiamato per la tempestività del disconoscimento del documento nella prima difesa utile

  • art. 93 c.p.c.

    richiamato per la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario

  • art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.

    applicato per la condanna ulteriore conseguente alla definizione conforme alla proposta

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • Cass. Sez. 2, n. 9690/2023

    citata per il principio sulla non rilevabilità d’ufficio della tardività del disconoscimento specifico

  • Cass. Sez. 3, n. 23636/2019

    citata per il principio sulla non rilevabilità d’ufficio della tardività del disconoscimento specifico

  • Cass. Sez. 2, n. 10147/2011

    citata per il principio sulla non rilevabilità d’ufficio della tardività del disconoscimento specifico

  • Cass. Sez. 2, n. 9994/2003

    citata per il principio sulla non rilevabilità d’ufficio della tardività del disconoscimento specifico

  • Cass. Sez. 3, n. 5102/2024

    citata sul principio delle rationes decidendi autonome e della necessità di censurarle tutte

  • Cass. Sez. 3, n. 13880/2020

    citata sul principio delle rationes decidendi autonome e della necessità di censurarle tutte

  • Cass. Sez. 6-3, n. 16314/2019

    citata sul principio delle rationes decidendi autonome e della necessità di censurarle tutte

  • Cass. Sez. 1, n. 18641/2017

    citata sul principio delle rationes decidendi autonome e della necessità di censurarle tutte

  • Cass. Sez. L, n. 4293/2016

    citata sul principio delle rationes decidendi autonome e della necessità di censurarle tutte

  • Cass. Sez. L, n. 13373/2008

    citata sul principio delle rationes decidendi autonome e della necessità di censurarle tutte

  • Cass. Sez. 3, n. 14740/2005

    citata sul principio delle rationes decidendi autonome e della necessità di censurarle tutte

  • Cass. Sez. 1, n. 9057/1999

    citata sul principio delle rationes decidendi autonome e della necessità di censurarle tutte

Massime di principio

  • Quando la decisione di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna è da sola idonea a reggere il dispositivo, il ricorso per cassazione è inammissibile se non investe tutte le rationes poste a base della sentenza.
  • La censura rivolta solo a una delle basi motivazionali della sentenza non consente l’annullamento della decisione, perché l’eventuale accoglimento non eliminerebbe le ulteriori rationes non impugnate.
  • Il giudice di merito non può rilevare d’ufficio la tardività del disconoscimento specifico di una scrittura privata, ma la relativa doglianza è comunque irrilevante se la decisione si fonda anche su altre prove autonome non specificamente censurate.
  • In tema di prova del mutuo, la dimostrazione dell’avvenuta dazione e dell’obbligo di restituzione può desumersi dal concorso di prova testimoniale, elementi documentali bancari e scritture private, secondo una valutazione complessiva del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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