Cassazione Civile, Ordinanza n. 17287/2025 del 26/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia riguardava un'area cortilizia di proprietà di un soggetto privato, contigua alla corte condominiale. Il condominio sosteneva, dapprima, che esistesse una servitù di passaggio pedonale a favore della corte condominiale, richiamando una nota di trascrizione del 1962 che menzionava l'originario atto di compravendita del 1911; in subordine, nel corso del giudizio e poi in appello, chiedeva di accertare l'acquisto della servitù per usucapione, allegando un uso del passaggio protratto nel tempo. Dopo una prima cassazione con rinvio, il giudice di rinvio aveva ritenuto provato l'acquisto per usucapione, ma limitandolo alle ore diurne, valorizzando l'uso del passaggio da parte dei condomini in corrispondenza dell'apertura di attività commerciali prospicienti l'area. L'erede del proprietario ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., sostenendo che la domanda di usucapione fosse nuova e quindi inammissibile in appello; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e vizio motivazionale, lamentando che il giudice di rinvio avesse erroneamente valutato le prove testimoniali e ritenuto dimostrata la servitù nonostante il contrasto tra i testi; 3) violazione dell'art. 1158 c.c., contestando che un uso solo diurno, occasionale e dipendente dall'apertura del cancello da parte dei titolari delle attività commerciali potesse integrare un possesso utile ad usucapire una servitù, mancando continuità, autonomia e non equivoco esercizio; 4) censura sulle spese. Il condominio ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, lamentando a sua volta la violazione dell'art. 1158 c.c. per la limitazione temporale della servitù e la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo motivo del ricorso principale, ritenendo erronea in diritto la decisione di merito che aveva riconosciuto l'usucapione di una servitù di passaggio pedonale solo in orario diurno. Ha osservato che il possesso utile ad usucapire una servitù richiede esercizio continuo, pacifico, pubblico, non interrotto e non equivoco, accompagnato da animus corrispondente al diritto reale, e che il passaggio esercitato soltanto in fasce orarie di apertura delle attività commerciali, con chiusura notturna e festiva del cancello e quindi con collaborazione dei titolari delle attività sul fondo servente, non è idoneo a integrare un possesso autonomo e continuo della servitù. Sono stati rigettati il primo e il secondo motivo del ricorso principale; il quarto è stato dichiarato assorbito. Il ricorso incidentale del condominio è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra composizione della Corte d'appello di Genova, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
È richiamato per escludere che vi fosse una vera domanda nuova in appello, poiché la domanda di usucapione era già coerente con il diritto reale dedotto in primo grado.
Il divieto di domande nuove in appello non è violato quando si chiede l'accertamento dello stesso diritto reale già dedotto, sia pure a titolo diverso.
La norma sull'onere della prova è violata solo se il giudice attribuisce l'onere a parte diversa da quella onerata; non quando si contesti soltanto la valutazione delle prove.
Per l'usucapione di una servitù occorre un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto e non equivoco, corrispondente al diritto che si intende acquistare.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È la base formale delle censure di violazione di legge esaminate dalla Corte.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È richiamato per il vizio motivazionale, ma la doglianza è respinta perché mirava in realtà a una rivalutazione del merito.
Le censure sulle spese sono assorbite in ragione della cassazione con rinvio e dovranno essere riesaminate dal giudice di rinvio alla luce dell'esito finale della lite.
Massime di principio
- La domanda di usucapione di un diritto reale non è domanda nuova in appello quando la parte abbia già dedotto in primo grado lo stesso diritto, sia pure fondandolo su un diverso titolo; per i diritti reali autodeterminati rileva il contenuto del diritto rivendicato, mentre il titolo incide essenzialmente sul piano probatorio.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice di merito abbia falsamente ripartito l'onere della prova; non può essere dedotta per censurare la mera valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
- L'usucapione di una servitù richiede un possesso esercitato in modo continuo, autonomo, pubblico, pacifico, non interrotto e non equivoco per il tempo richiesto dalla legge; non è sufficiente un uso sporadico, occasionale o subordinato alla collaborazione del proprietario del fondo servente o di terzi.
- Il passaggio esercitato solo in alcune fasce orarie e per esigenze connesse all'apertura di attività poste sul fondo servente non integra, di regola, un possesso pieno e autonomo della servitù, se la fruizione dipende dalla disponibilità del varco da parte di soggetti terzi.
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