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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10576/2023 del 19/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La società aveva chiesto il rimborso di euro 11.760 sostenendo di aver erroneamente calcolato, nel modello Unico 2006, l’imposta sostitutiva dovuta per l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione di un immobile. Secondo la contribuente, la base imponibile dell’affrancamento doveva essere il saldo iscritto in bilancio al netto dell’imposta sostitutiva già versata per la rivalutazione; l’Ufficio aveva invece ritenuto corretto il calcolo al lordo di tale imposta. Formatosi il silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso, la CTP aveva respinto il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l’appello della società. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo di violazione di legge, sostenendo che il rinvio normativo ai decreti attuativi e all’art. 13 della L. n. 342/2000 imponesse di includere nella base imponibile anche l’imposta sostitutiva già corrisposta, in analogia con il regime della distribuzione della riserva ai soci.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo dell’Agenzia delle Entrate e ha confermato l’orientamento già espresso in precedenti decisioni: l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione va calcolato sul valore della riserva iscritta in bilancio, cioè al netto dell’imposta sostitutiva pagata per la rivalutazione. Il riferimento al calcolo "al lordo" rileva solo nell’ipotesi diversa della distribuzione ai soci o partecipanti del saldo attivo non affrancato. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato; nulla è stato disposto sulle spese per mancata attività difensiva della società intimata.

Norme richiamate

  • art. 38 DPR n. 602/1973

    Norma richiamata quale base dell’istanza di rimborso presentata dalla contribuente.

  • art. 1, commi 469 e ss., L. 23 dicembre 2005, n. 266

    Disciplinano la rivalutazione dell’immobile e l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione.

  • art. 1, comma 476, L. n. 266 del 2005

    Prevede un rinvio ai decreti ministeriali attuativi per le modalità di attuazione della rivalutazione.

  • D.M. Finanze n. 162 del 2001

    Richiamato dall’Amministrazione come decreto attuativo cui rinvia la disciplina della rivalutazione.

  • D.M. Finanze n. 86 del 2002

    L’art. 4, comma 1, stabilisce che il saldo attivo di rivalutazione è costituito dall’importo iscritto nel passivo del bilancio al netto dell’imposta sostitutiva; tale regola viene applicata anche ai fini dell’affrancamento.

  • art. 13, comma 3, L. n. 342 del 2000

    Il richiamo opera solo per l’ipotesi di distribuzione del saldo ai soci o partecipanti, in cui le somme attribuite aumentate dell’imposta sostitutiva concorrono al reddito imponibile.

  • D.M. Finanze n. 86 del 2002, art. 4

    "il saldo attivo risultante dalla rivalutazione è costituito dall'importo iscritto nel passivo del bilancio o rendiconto in contropartita dei maggiori valori attribuiti ai beni rivalutati e, al netto dell'imposta sostitutiva, deve essere imputato al capitale o accantonato in una apposita riserva"

    La Corte valorizza questa disposizione per affermare che la riserva di rivalutazione è iscritta in bilancio al netto dell’imposta sostitutiva già versata.

Massime di principio

  • Ai fini dell’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione, la base imponibile è costituita dal valore della riserva iscritta in bilancio al netto dell’imposta sostitutiva versata per la rivalutazione, salvo diversa previsione normativa espressa.
  • La disciplina dell’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione va tenuta distinta da quella della distribuzione del saldo ai soci: il criterio del valore "lordo" rileva solo in caso di effettiva attribuzione della riserva, non quando si procede al semplice affrancamento.
  • Il richiamo alla norma che disciplina la tassazione della distribuzione della riserva non può essere esteso analogicamente all’affrancamento, se la fattispecie presenta una disciplina autonoma e distinta.
  • Quando la riserva di rivalutazione è iscritta in bilancio al netto dell’imposta sostitutiva, non è corretto sommare a tale valore l’imposta già pagata per determinare la base dell’imposta sostitutiva di affrancamento.

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