Cassazione Penale, Sentenza n. 10258/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Torino che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da Cicorella Michele avverso la sentenza del Tribunale di Torino del 14/05/2025. Il ricorrente deduce che l'appello era validamente depositato via PEC (deposito effettuato il 21/07/2025) in virtù del regime transitorio che consentirebbe ai difensori il deposito via PEC fino al 31/12/2025; inoltre lamenta violazione dei principi di equità processuale e di ragionevole durata, sostenendo che la sanzione dell'inammissibilità è eccessivamente formalistica e sproporzionata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato che il deposito telematico è la regola e che le modalità e gli indirizzi destinatari sono tassativamente individuati dalla disciplina codicistica e dai regolamenti/Decreti del Ministero della Giustizia; le deroghe (deposito cartaceo o tramite PEC non elencata) sono eccezionali e richiedono presupposti formali (es. attestazione di malfunzionamento da parte del dirigente dell'ufficio). Nel caso di specie la difesa non ha fornito prova dell'esistenza di un malfunzionamento né dell'attestazione necessaria; pertanto il deposito via PEC presso un indirizzo non conforme non produceva effetti. Il ricorso è stato rigettato e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Stabilisce che la presentazione dell'impugnazione deve avvenire presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; la Corte interpreta il requisito in senso formale e tassativo anche nella fase telematica.
Fissa i requisiti formali dell'atto di impugnazione (indicazione del provvedimento impugnato, capi e punti contestati, motivi e richieste); tali requisiti devono essere rispettati anche per il documento informatico.
Introduce il deposito mediante modalità telematiche come regola per gli atti processuali; la Corte lo valorizza come fondamento dell'obbligatorietà del deposito telematico.
d.lgs. n. 150/2022 (Riforma Cartabia)
Ha riformato il processo penale verso la telematizzazione; la Corte ricostruisce la disciplina transitoria e la centralità delle regole tecniche ministeriali.
"definite le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale"
Attribuisce al regolamento ministeriale il compito di definire regole tecniche e termini di transizione; la Corte sottolinea il valore vincolante delle regole tecniche che delimitano le eccezioni.
art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022
"sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti ... è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici"
Prevede un periodo transitorio e modalità alternative di deposito in termini strettamente disciplinati; la Corte osserva che anche queste deroghe sono tassative e disciplinate dal regolamento ministeriale.
Regola la digitalizzazione degli atti analogici depositati per malfunzionamento; la Corte rileva che il deposito analogico è ammesso solo se preceduto dall'attestazione del dirigente d'ufficio.
Clausola di salvaguardia per malfunzionamenti dei sistemi informatici; la Corte richiama che l'attestazione dell'ufficio è condizione necessaria per il deposito non telematico.
Ha definito l'architettura tecnica e i profili operativi del sistema di deposito telematico; la Corte lo considera parte integrante della disciplina che rende obbligatorio il Portale quale canale.
Ha reso obbligatorio dal 1° gennaio 2025 il deposito telematico per soggetti esterni e ha definito un regime transitorio; la Corte sottolinea che il decreto conferma l'obbligatorietà e circoscrive le deroghe.
art. 583 cod. proc. pen. (abrogato)
Precedentemente consentiva invio tramite raccomandata o telegramma; abrogato dalla riforma come incompatibile con il fascicolo informatico.
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità dell'impugnazione quando non siano osservate le disposizioni degli artt. 581, 582, 585 e 586; la Corte applica tale inammissibilità al caso di deposito irregolare.
Norma che consente la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità, applicata dalla Corte essendo assente la grave causa che escluda la colpa.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, artt. 6 e 13
Richiamate come parametri di verifica: diritto di accesso al giudice e ricorso effettivo; la Corte osserva che tali principi non giustificano la deroga alla tassatività delle regole transitorie e tecniche in assenza di comprovate difficoltà tecniche.
Sezioni Unite, decisione n. 6565 dell'11/12/2025
Stabilisce che l'impugnazione inviata a un indirizzo PEC non compreso nell'elenco ministeriale è inammissibile, salvo che sia stata inviata tempestivamente anche all'indirizzo conforme; la Corte della presente pronuncia la richiama come principio nomofilattico di riferimento.
Massime di principio
- Il deposito telematico tramite il Portale o agli indirizzi indicati dal Ministero della Giustizia è la regola: l'uso di canali diversi (PEC non elencata) è ammissibile solo se espressamente previsto o se sussiste la prova formale del malfunzionamento dell'ufficio (attestazione del dirigente).
- Le deroghe al deposito telematico sono eccezionali e tassative: in fase di transizione occorre attenersi scrupolosamente alle regole tecniche e agli elenchi ministeriali per evitare l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Il ricorrente/gruppo difensivo ha l'onere di dimostrare il malfunzionamento dei sistemi informatici mediante le formalità richieste (attestazione dell'ufficio); mere comunicazioni o presunte segnalazioni non sostituiscono tale attestazione.
- In presenza di dubbi tecnici, la cautela operativa consigliata è il doppio invio (se tecnicamente possibile) verso gli indirizzi ufficiali indicati o l'uso del Portale, onde evitare il rischio di inammissibilità per luogo/destinazione errata del deposito.
- Sebbene i principi CEDU impongano attenzione al diritto di accesso, i giudici nazionali possono comunque applicare rigorosamente le regole formali quando queste perseguono la certezza, la tracciabilità e la regolarità del procedimento; tuttavia, in casi concreti di comprovate impedimenta tecnologiche, è possibile e opportuno ottenere l'integrazione o l'attestazione necessaria per sanare il deposito.
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