Cassazione Penale, Ordinanza n. 33027/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando così la condanna già pronunciata in appello per il reato contestato. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. L'unico motivo dedotto riguardava la pretesa mancata assunzione delle dichiarazioni di una persona indicata nominativamente nel ricorso, ovvero la mancata acquisizione delle dichiarazioni da questa rese nel corso delle indagini preliminari. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché intrinsecamente generico e aspecifico, non confrontandosi con la motivazione della decisione impugnata.
Norme richiamate
Viene richiamato come titolo del reato per cui è intervenuta la condanna in appello.
È il parametro implicito della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, il ricorso è inammissibile.
- La doglianza che si limiti a lamentare la mancata acquisizione o assunzione di una prova, senza spiegare in modo puntuale la rilevanza decisiva della stessa e senza misurarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, è intrinsecamente generica e quindi inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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