Cassazione Civile, Ordinanza n. 04437/2024 del 20/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La professionista aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento di una società, in via privilegiata ex art. 2751-bis, n. 2, c.c., per il compenso relativo a prestazioni professionali rese negli anni 2002-2003. L'opposizione allo stato passivo era stata respinta dal Tribunale di Roma perché il curatore aveva eccepito la prescrizione presuntiva ex art. 2956, comma 1, n. 2, c.c. e, rispondendo al giuramento decisorio deferitogli dalla creditrice, aveva dichiarato di non sapere se il pagamento fosse avvenuto. Il ricorso per cassazione deduceva: 1) violazione dell'art. 2960 c.c., sostenendo che il giuramento negativo del curatore non potesse equivalere a giuramento decisivo a favore del fallimento e che l'interpretazione seguita dal tribunale svuotasse di contenuto la tutela del creditore; 2) violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., perché l'interpretazione accolta sarebbe incostituzionale in quanto lesiva di eguaglianza, diritto di difesa e giusto processo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite n. 25442/2023: nel giudizio di accertamento del passivo, quando il curatore eccepisca la prescrizione presuntiva di un credito professionale e il creditore deferisca giuramento decisorio, la dichiarazione del curatore di non sapere se il pagamento sia avvenuto produce gli effetti del mancato giuramento. Conseguentemente, la Cassazione ha cassato il decreto del Tribunale di Roma e ha rinviato la causa al medesimo Tribunale, in diversa composizione, per nuovo esame della vicenda alla luce del principio di diritto indicato.
Norme richiamate
individua il privilegio del credito professionale oggetto di domanda di ammissione al passivo.
regola l'opposizione allo stato passivo proposta dalla creditrice avverso il mancato riconoscimento del credito.
art. 2956, comma 1, n. 2, c.c.
consente l'eccezione di prescrizione presuntiva per i compensi dei professionisti.
in tema di prescrizione presuntiva, il giuramento decisorio deferito al curatore fallimentare produce effetti anche quando il curatore dichiari di non sapere se il pagamento sia avvenuto, con effetti equivalenti al mancato giuramento.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stata dedotta la violazione di legge quale motivo di ricorso per cassazione.
art. 3 Cost.
richiamato per censurare l'asserita disparità di trattamento derivante dall'interpretazione seguita dal tribunale.
art. 24 Cost.
richiamato a tutela del diritto di difesa del creditore.
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al principio del giusto processo.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, se il curatore eccepisce una prescrizione presuntiva relativa a un credito professionale, il creditore può deferire giuramento decisorio per superare l'eccezione.
- La dichiarazione del curatore di non sapere se il pagamento sia avvenuto non è neutra, ma equivale al mancato giuramento e può determinare l'accoglimento della pretesa del creditore.
- L'interpretazione della disciplina del giuramento nelle prescrizioni presuntive deve evitare esiti che trasformino l'istituto in una prescrizione estintiva di fatto o che svuotino la tutela processuale del creditore.
- In tema di prescrizione presuntiva, il giuramento decisorio non va letto in modo da rendere comunque vincitore il giurante, ma secondo un assetto che conservi effettività alla prova contraria consentita dall'ordinamento.
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