Cassazione Civile, Ordinanza n. 14873/2024 del 28/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una dirigente medica, cessata dal servizio per dimissioni volontarie, volta a ottenere dall'ex datrice di lavoro il pagamento dell'indennità sostitutiva per 51 giorni di ferie non godute. Il Tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, aveva accolto la domanda e la decisione era stata confermata in appello dalla Corte d'Appello di Perugia. L'azienda ospedaliera ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 21, comma 13, del CCNL 5.12.1996, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto provata l'incolpevole impossibilità della lavoratrice di fruire delle ferie, nonostante l'asserita mancanza di richieste formali di ferie e di formali dinieghi; con il secondo ha dedotto la violazione degli artt. 115 e 167 c.p.c., contestando che il credito fosse stato ritenuto non contestato quanto all'importo e affermando l'incompatibilità logica tra contestazione dell'an debeatur e riconoscimento implicito del quantum. La Cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché diretti, sotto la veste di censure di violazione di legge, a sollecitare un riesame del fatto e della valutazione delle prove, attività riservata al giudice di merito. Inoltre, il secondo motivo non aggrediva una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata anche sulla prova documentale dell'ammontare degli emolumenti percepiti. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione del raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'azienda ospedaliera. Ha osservato che il primo motivo tendeva in realtà a contestare l'accertamento di fatto sulla prova dell'incolpevole mancato godimento delle ferie, e non la corretta interpretazione della norma collettiva, mentre il secondo motivo non superava la presenza di una autonoma ratio decidendi della sentenza di appello, che aveva valorizzato non solo la mancata contestazione dei conteggi, ma anche un documento aziendale attestante gli emolumenti percepiti. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La deduzione di violazione di legge non può essere usata per ottenere una rivalutazione del fatto o delle prove, riservata al giudice di merito.
Il sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove è possibile solo se si denuncia la violazione dei canoni legali che limitano il prudente apprezzamento del giudice.
La censura sulla non contestazione deve confrontarsi con la reale struttura motivazionale della decisione di merito e con le risultanze processuali.
La mancata contestazione specifica dei fatti rilevanti può assumere rilievo processuale, ma la censura in cassazione deve investire tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata.
art. 21, comma 13, del CCNL 5.12.1996
L'indennità sostitutiva delle ferie non godute spetta dopo la cessazione del rapporto e solo in caso di incolpevole impossibilità di fruirne durante il servizio.
La decisione è stata assunta in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il ricorso in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La censura che, formalmente prospettata come violazione di legge, miri in realtà a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove è inammissibile in cassazione, salvo deduzione di specifica violazione dei limiti legali al prudente apprezzamento delle prove.
- La prova dell'incolpevole mancato godimento delle ferie e dei presupposti per l'indennità sostitutiva è apprezzamento di merito e può essere desunta anche da prove testimoniali e presunzioni semplici, senza necessità di una forma scritta di richiesta o diniego, se non prevista dalla disciplina applicabile.
- Quando la sentenza impugnata si fonda su rationes decidendi tra loro autonome, il ricorso per cassazione è inammissibile se censura solo una di esse e non investe anche l'altra, poiché la decisione resterebbe comunque sorretta dalla ratio non censurata.
- La mancata contestazione dei conteggi può rilevare ai fini del quantum debeatur, ma la critica in cassazione deve confrontarsi con l'intera motivazione, inclusi eventuali autonomi elementi probatori posti a base della quantificazione.
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