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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30914/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., relativa al riconoscimento della recidiva reiterata. Il ricorrente contestava che la Corte territoriale avesse motivato la recidiva limitandosi alla mera rilevazione dei precedenti penali (per stupefacenti nel 2004 e rapine aggravate nel 2007), senza la necessaria valutazione concreta e comparativa prevista dall'art. 133 c.p., nonostante i reati anteriori fossero eterogenei rispetto al reato di falso per cui era giudicato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza della Corte d'appello limitatamente all'applicazione della recidiva reiterata, disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per un nuovo esame esclusivo del punto relativo alla recidiva. Ha dichiarato l'irrevocabilità della sentenza quanto all'accertamento della responsabilità penale (cioè la condanna nel merito resta ferma), mentre la valutazione e l'applicazione della recidiva devono essere riesaminate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 445/2000, art. 76

    Norma richiamata come riferimento all'atto di cui è accusato l'imputato (produzione/uso di documenti falsi); la pronuncia non entra nel merito dell'interpretazione della disposizione ma la indica quale titolo di accusa.

  • Codice penale, art. 483

    Norma sostanziale richiamata in relazione al reato di falso contestato; usata per identificare il tipo di illecito oggetto del processo.

  • Codice penale, art. 133

    La Corte richiama l'art. 133 c.p. come criterio per la valutazione della recidiva: il giudice deve effettuare una valutazione concreta e comparativa (natura dei reati, omogeneità, distanza temporale, gravità, occasionalità, profili personali) e non limitarsi al riscontro formale dei precedenti.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)

    Norma processuale che disciplina il motivo di ricorso per cassazione per 'manifesta illogicità della motivazione', invocato dal ricorrente per contestare la motivazione circa la recidiva.

  • Decreto-legge n. 137/2020, art. 23, comma 8

    Richiamato in relazione alle conclusioni del Procuratore generale; nel procedimento il Procuratore generale aveva richiesto l'inammissibilità del ricorso ai sensi della disciplina interna, ma la Corte ha comunque esaminato la doglianza e pronunciato.

  • Codice di procedura penale, art. 624

    Riferimento procedurale utilizzato per dichiarare l'irrevocabilità della sentenza quanto all'affermazione della responsabilità penale; indica che l'annullamento è limitato e non investe il giudizio di colpevolezza già formato.

Massime di principio

  • La mera presenza formale di precedenti penali nel casellario non è sufficiente per riconoscere la recidiva reiterata: il giudice deve motivare mediante valutazione concreta secondo i criteri dell'art. 133 c.p. (natura dei reati, omogeneità, distanza temporale, gravità, occasionalità, profili personali).
  • Quando i precedenti sono eterogenei rispetto al reato per cui si procede o risalgono a molti anni prima, il giudice deve spiegare perché tali precedenti dimostrino una perdurante inclinazione del reo al crimine; altrimenti la motivazione è viziata e la decisione annullabile in Cassazione.
  • Se la Corte territoriale omette valutazioni essenziali richieste dall'art. 133 c.p. su un punto decisivo (come la recidiva), la Cassazione annulla con rinvio limitatamente a quel punto per consentire un nuovo esame motivato.
  • L'annullamento parziale ai fini della recidiva non implica necessariamente la rinnovazione dell'intero giudizio: la responsabilità penale sostanziale può essere dichiarata irrevocabile mentre si ordina il riesame solo della qualificazione recidiva/aggravante.
  • In simili contestazioni difensive è utile documentare e argomentare in quale misura i precedenti sono non omogenei, remoti o occasionali, per impedire che vengano considerati indice automatico di 'maggiore pericolosità' senza adeguata motivazione.

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