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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25223/2022 del 24/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione per imposta di registro emesso dall'amministrazione finanziaria in relazione alla cessione di una farmacia, comprensiva dell'immobile in cui era ubicata, sita in Caserta. L'Ufficio aveva rideterminato il valore venale dell'azienda ceduta, anche dopo un parziale intervento in autotutela che aveva inciso sul valore di avviamento. Le acquirenti avevano impugnato l'atto e ottenuto ragione sia in primo grado sia in appello, perché i giudici tributari avevano ritenuto che l'amministrazione non avesse fornito elementi sufficienti a sorreggere la pretesa e che il giudice non potesse supplire al deficit probatorio. In Cassazione l'Agenzia delle Entrate ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia della CTR sulla questione della corretta rettifica del valore di avviamento dopo l'autotutela parziale; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., sostenendo che la CTR avesse deciso l'appello senza una reale spiegazione, specie sulla comparazione con un'altra cessione del 2015.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che non vi fosse omessa pronuncia, perché la CTR si era comunque espressa in modo implicito sulla questione, disattendendo complessivamente la pretesa fiscale e la valenza probatoria degli elementi addotti dall'Ufficio. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza d'appello inadeguata, perplessa e non idonea a rendere controllabile il percorso logico-giuridico seguito, soprattutto in ordine alla stima dell'avviamento, al significato dell'autotutela parziale e al mancato esercizio del potere del giudice tributario di rideterminare la pretesa nei limiti del devolutum. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia richiede la totale pretermissione della domanda o eccezione; non ricorre quando la decisione contenga una statuizione implicita di rigetto.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La sentenza è nulla quando la motivazione manchi oppure sia solo apparente, perplessa o incomprensibile, tale da non consentire il controllo sul ragionamento decisorio.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia e la nullità della sentenza per motivazione devono essere dedotti come nullità processuali.

  • art. 27, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137

    Norma richiamata solo per la trattazione da remoto della camera di consiglio.

  • art. 16, comma 3, D.L. 30 dicembre 2021 n. 228

    Norma richiamata solo per la proroga delle modalità di trattazione da remoto.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione deve superare la soglia del minimo costituzionale ed essere idonea a rendere comprensibile la ratio decidendi.

Massime di principio

  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito, pur senza esaminare espressamente ogni singolo argomento, si sia comunque pronunciato in modo implicito rigettando la pretesa o l'eccezione.
  • Il vizio di omessa pronuncia, per essere scrutinabile in cassazione, deve essere dedotto con puntuale indicazione della domanda o eccezione, del relativo atto processuale e del suo preciso contenuto, poiché la Corte non può svolgere ricerche autonome negli atti.
  • La motivazione è nulla non solo quando manca del tutto, ma anche quando è meramente apparente, perplessa o logicamente incoerente, così da impedire il controllo sull'iter argomentativo.
  • Nel processo tributario, il giudice non ha una funzione meramente demolitoria dell'atto impositivo: se ravvisa solo una parziale infondatezza della pretesa, deve procedere alla rideterminazione del tributo entro i limiti delle domande delle parti.
  • In tema di avviso di rettifica e liquidazione, è sufficiente che l'amministrazione indichi i criteri astratti di determinazione del maggior valore, restando poi al contribuente la contestazione nel merito e la prova contraria, ma il giudice deve comunque motivare in modo intelligibile la valutazione delle prove e delle allegazioni delle parti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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