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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26859/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (persona offesa)

La controversia

Il Tribunale di Savona aveva ritenuto una imputata colpevole del reato di cui all’art. 660 c.p., previa riqualificazione dell’originaria imputazione ex art. 612-bis c.p., per avere aggredito verbalmente e ripetutamente insultato la vicina di casa. Era stata applicata la pena di euro 516 di ammenda, oltre alle spese processuali, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza della parte civile. In cassazione la difesa ha dedotto: a) vizio di violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., sostenendo che la condotta non integrasse il reato di molestie/disturbo alle persone, per l’inidoneità della condotta, per l’assenza di un contesto pubblico o aperto al pubblico e per la mancanza di un biasimevole motivo; b) vizio ex art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p., perché la persona offesa sarebbe stata escussa come testimone invece che ai sensi dell’art. 210 c.p.p. quale indagata in procedimento connesso, in ragione di numerose querele a suo carico acquisite al fascicolo. Con memoria difensiva è stata contestata anche la preliminare prospettazione di inammissibilità del ricorso e ribadita la fondatezza dei motivi.

La decisione

La Corte ha ritenuto le censure non consentite in sede di legittimità perché consistenti in doglianze di merito, volte a sollecitare una nuova valutazione fattuale degli elementi acquisiti. Ha inoltre rilevato che i motivi riproducevano questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione congrua, logica e non contraddittoria. Il secondo motivo è stato giudicato generico, perché non indicava specificamente la pendenza che avrebbe dovuto attribuire alla persona offesa la qualità di indagata in procedimento connesso. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; è stata inoltre disposta, ricorrendone le condizioni, l’annotazione prevista dall’art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, pur formalmente prospettate come violazioni di legge o vizi processuali, richiedano in realtà una nuova valutazione del fatto o delle prove.
  • La deduzione di un vizio per erronea escussione della persona offesa come testimone richiede una specifica allegazione della concreta pendenza processuale idonea a mutarne la qualità soggettiva; in mancanza, il motivo è generico.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone questioni di merito già vagliate e disattese dal giudice di merito con motivazione congrua, logica e non contraddittoria.
  • La contestazione della sussistenza del reato, se fondata su mere doglianze fattuali circa l’idoneità della condotta o il contesto di commissione, non può essere rivalutata in cassazione se non nei limiti del controllo sulla tenuta logica e giuridica della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMinacce
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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