Cassazione Civile, Ordinanza n. 32259/2023 del 21/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una struttura privata accreditata con il servizio sanitario aveva proposto ricorso al TAR contro una deliberazione dell'azienda sanitaria che, in relazione alla "regressione tariffaria unica" per l'anno 2019 nell'area dell'assistenza specialistica ambulatoriale, indicava un importo non liquidabile. L'azienda sanitaria, costituitasi nel giudizio amministrativo, ha promosso regolamento preventivo di giurisdizione sostenendo che la controversia appartenesse al giudice ordinario, perché la delibera impugnata si sarebbe limitata ad applicare criteri già stabiliti da precedenti atti non contestati nella sostanza. Secondo la ricorrente, le doglianze della struttura sanitaria riguardavano solo il modo, il tempo e i presupposti di calcolo della regressione tariffaria, cioè la quantificazione del corrispettivo dovuto, senza investire l'esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione; pertanto il petitum sostanziale sarebbe stato di natura patrimoniale e non pubblicistica. I motivi di ricorso sono stati formulati come difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per violazione delle norme sul riparto di giurisdizione e del limite esterno della giurisdizione.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento preventivo e ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che, al di là del petitum formale di annullamento di atti amministrativi, la sostanza della controversia riguardasse soltanto la debenza e la quantificazione dei corrispettivi spettanti alla struttura accreditata, mediante contestazioni sul "come" e sul "quando" della regressione tariffaria, sui criteri di calcolo, sulla prova dello sforamento del tetto di spesa e sull'affidamento contrattuale. La Corte ha quindi escluso che venisse in discussione l'esercizio di un potere autoritativo della ASL tale da radicare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Le spese della fase sono state rimesse al giudice competente.
Norme richiamate
art. 103 Cost.
Richiamato quale parametro del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo.
art. 113 Cost.
Richiamato quale parametro del sindacato sugli atti della pubblica amministrazione e del riparto di tutela giurisdizionale.
Richiamato tra le norme sul riparto di giurisdizione nel processo amministrativo.
Interpretato nel senso che le controversie su indennità, canoni e altri corrispettivi restano al giudice ordinario se non coinvolgono l'accertamento dell'esistenza o del contenuto della concessione né l'esercizio di poteri autoritativi sull'intero rapporto.
Richiamato nel quadro delle norme sul riparto e sulla connessione delle questioni di giurisdizione.
Richiamato quale base del regolamento preventivo di giurisdizione.
art. 2 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E
Richiamato nel motivo di ricorso come norma concernente il riparto di giurisdizione.
Richiamato per la trattazione camerale del regolamento.
Richiamato per la trattazione camerale del regolamento.
Massime di principio
- Ai fini del riparto di giurisdizione, occorre guardare al petitum sostanziale e alla causa petendi, non alla sola formulazione formale delle domande o all'etichetta di annullamento degli atti.
- Le controversie tra azienda sanitaria e struttura privata accreditata appartengono al giudice ordinario quando hanno contenuto meramente patrimoniale e riguardano la debenza o il quantum del corrispettivo, senza scrutinare l'esercizio di poteri autoritativi sulla concessione o sul servizio.
- Se la contestazione investe solo modalità applicative, tempi, criteri di calcolo e prove relative alla regressione tariffaria, il rapporto resta nell'alveo dei diritti soggettivi e della cognizione del giudice ordinario.
- La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo si radica solo quando la lite coinvolge la verifica dell'azione autoritativa della pubblica amministrazione sull'assetto del rapporto concessorio o su poteri discrezionali di programmazione e determinazione dei corrispettivi.
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