Cassazione Penale, Sentenza n. 32470/2022 del 05/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la sanzione disciplinare (esclusione dalle attività comuni per 15 giorni) irrogata per un fatto avvenuto il 21/07/2019 (lancio di due batterie contro un agente). Il ricorrente contestava la violazione dell'art. 81, comma 4, D.P.R. n.230/2000 perché era stato informato della convocazione al consiglio di disciplina contestualmente alla riunione (presunta impossibilità di preparare la difesa) e la violazione dell'art. 38, comma 2, dell'ordinamento penitenziario per eccessiva genericità dell'atto di incolpazione; inoltre deduceva che la sua condotta fosse reazione a presunti abusi subiti
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile come manifestamente infondato, generico e con contenuto di merito. La Corte ha ritenuto che: la contestazione dell'addebito era stata notificata otto giorni prima del consiglio e la convocazione contestuale non è di per sé sufficiente a dimostrare l'impossibilità di preparare la difesa; la giurisprudenza non fissa un termine tassativo per preparare la difesa e, in assenza di una specifica rappresentazione dell'impossibilità al consiglio di disciplina, si presume che il detenuto abbia potuto provvedere; l'atto di incolpazione era sufficientemente descritto (rilanci di due batterie contro un agente), quindi la censura di genericità è generica e non fondata; le doglianze sulla mancata valutazione di presunti abusi sono questioni di fatto non sindacabili in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
D.P.R. n.230/2000, art.81, comma 4
Richiamata nella censura del ricorrente; la Corte interpreta la norma in combinato disposto con la giurisprudenza nel senso che non stabilisce un termine tassativo per preparare la difesa e che l'impossibilità deve essere espressamente rappresentata al consiglio di disciplina, altrimenti si presume che il detenuto abbia potuto adeguatamente difendersi
Ordinamento penitenziario, art.38, comma 2
La censura di genericità dell'incolpazione è stata ritenuta infondata poiché il provvedimento disciplinare dava una descrizione compiuta del fatto (lancio di due batterie contro un agente), perciò la norma non è stata ritenuta violata
Codice di procedura penale, art.616
Applicato come base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso
Corte Costituzionale, sentenza n.186 del 2000
Richiamata in relazione alla determinazione della somma da versare alla Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto non sussistenti elementi idonei a escludere la colpa che giustificassero l'esenzione dal versamento
Giurisprudenza di legittimità (Sez.1, n.33145/2019; n.13085/2020; n.30038/2020)
Richiamata per affermare il principio che non esiste un termine tassativo per la preparazione della difesa davanti al consiglio di disciplina e che la mancata rappresentazione dell'impossibilità di difendersi equivale a rinuncia o mancata inferenza di pregiudizio
Massime di principio
- La notifica contestuale della convocazione al consiglio di disciplina non determina automaticamente l'illegittimità del procedimento: occorre provare che il detenuto non abbia potuto in concreto preparare la difesa e tale impossibilità deve essere rappresentata tempestivamente al consiglio
- Le censure generiche sulla presunta vaghezza dell'atto di incolpazione sono deboli in sede di legittimità se il provvedimento disciplinare descrive concretamente i fatti contestati: per essere efficaci le doglianze devono indicare specifiche lacune o ambiguità
- Le questioni di fatto (es. valutazione delle dinamiche contestuali o della sussistenza di abusi che avrebbero giustificato la reazione del detenuto) non sono sindacabili in Cassazione: tali profili vanno affrontati nei gradi di merito
- Per evitare l'inammissibilità, il difensore deve preservare e documentare le censure procedurali già in sede di consiglio di disciplina e in sede di reclamo, indicando dettagliatamente il vizio e il pregiudizio subito
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione il giudice può condannare il ricorrente alle spese e disporre il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo prova di assenza di colpa
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