Cassazione Penale, Sentenza n. 38419/2023 del 20/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria del 07/06/2022 che aveva rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da Rosario Cafarelli. Il difensore deduceva violazione dell'art. 47 ord. pen. e vizio di motivazione per avere il Tribunale concentrato la valutazione soltanto sulla gravità dei fatti e sulla mancanza di un parere positivo dall'osservazione scientifica della personalità, senza operare un giudizio critico e globale sull'evoluzione della personalità del condannato e sugli indici positivi emersi
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza abbia compiuto un giudizio prognostico entro i limiti della discrezionalità, con motivazione congrua e logica, valorizzando la gravità dei reati commessi e la mancata maturazione di un'autentica revisione critica della personalità del ricorrente. Si è altresì richiamata la relazione di sintesi dell'equipe trattamentale, che proponeva la prosecuzione del trattamento intramurario. Per tali motivi il rigetto dell'affidamento in prova è stato ritenuto legittimo e sono state condannate le spese processuali a carico del ricorrente
Norme richiamate
La norma è stata interpretata nel senso che l'affidamento in prova richiede la valutazione prognostica della rieducazione e della revisione critica dei disvalori; il giudice di merito valuta l'idoneità della misura alla completa emenda e tale valutazione è discrezionale purché adeguatamente motivata
Applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso
Giurisprudenza di riferimento (Sez. 1: Caruso, Catalano, Nicolai, Froncillo ecc.)
Sono richiamati principi giurisprudenziali secondo cui: il giudice valuta complessivamente reato, precedenti, condotta carceraria, indagine socio-familiare e risultati dell'osservazione; non è ostativa l'assenza di ammissione degli addebiti purché emerga accettazione della sentenza e della sanzione; la mancata autenticità dell'atteggiamento autocritico può legittimare una cautela nell'accesso ai benefici e la richiesta di ulteriori periodi di osservazione e trattamenti
Massime di principio
- Il rigetto dell'affidamento in prova può essere legittimo quando manca prova di una reale revisione critica del comportamento causativo del reato, anche se emergono elementi positivi comportamentali
- Il giudizio sull'idoneità della misura alternativa è discrezionale e non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato e basato su valutazione prognostica complessiva
- La mancata ammissione degli addebiti non costituisce di per sé motivo ostativo; ciò che conta è l'evoluzione della personalità e l'accettazione della sanzione ai fini del reinserimento
- I risultati dell'osservazione scientifica della personalità e le indicazioni dell'equipe trattamentale sono elementi decisivi: un parere negativo o la proposta di prosecuzione del trattamento intramurario giustificano la richiesta di ulteriori accertamenti prima di concedere benefici
- La gravità del reato è un elemento rilevante nella valutazione prognostica e può giustificare un atteggiamento di "cautela" nell'ammissione a misure alternative
- È conforme al principio di gradualità richiedere esperienze premiali e ulteriori periodi di osservazione anche in presenza di comportamenti positivi, per verificare l'effettiva appartenenza a valori socialmente condivisi
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