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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12614/2025 del 12/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da una lite tra proprietari di unità immobiliari inserite in un medesimo complesso. Il ricorrente aveva convenuto in giudizio gli altri proprietari lamentando la realizzazione di opere abusive in un cortile che assumeva comune e l’utilizzo esclusivo di un contributo pubblico per il terremoto, destinato ai condomini, chiedendo la demolizione delle opere, il ripristino di strutture comuni e il rendiconto della quota di contributo a lui spettante. Il convenuto aveva contestato sia la legittimazione attiva sia la stessa comunione del cortile e delle pertinenze, proponendo anche riconvenzionale per violazione delle distanze. In primo grado le domande attoree erano state respinte e la riconvenzionale era stata accolta in parte. In appello l’attore aveva censurato, tra l’altro, il rigetto della prova documentale e testimoniale e della domanda di accertamento della comunione del cortile e di rendiconto; la Corte territoriale aveva però ritenuto tardiva la documentazione prodotta per dimostrare la comproprietà del cortile, aveva confermato il diniego della prova testimoniale e aveva accolto solo la domanda di restituzione della quota di contributo edilizio spettante all’appellante. In cassazione il ricorrente articolava quattro motivi: 1) violazione degli artt. 183, comma 6, e 345, comma 3, c.p.c. per avere i giudici di merito considerato tardiva la produzione documentale, sostenendo che vi fosse stata rimessione in termini e che i documenti fossero indispensabili; 2) violazione dell’art. 183, comma 6, c.p.c. per il mancato esame della prova testimoniale articolata nella terza memoria, dedotta come necessaria a provare occupazione, epoca e natura delle pertinenze; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per la mancata escussione di un teste su un capo di prova già ammesso e per il presunto travisamento dei capitoli istruttori; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., travisamento del fatto e omesso esame di fatti decisivi, per non avere la Corte valutato alcuni titoli di proprietà e una planimetria che, secondo il ricorrente, dimostravano la comunione del cortile. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi, inammissibile il terzo e rigettato il quarto, osservando che la produzione documentale e l’articolazione della prova testimoniale erano avvenute oltre il termine della seconda memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.; che la successiva udienza aveva solo rinviato la causa senza riaprire i termini istruttori; che la dedotta indispensabilità delle prove non era più rilevante nel regime applicabile; che il terzo motivo mirava a rimettere in discussione la valutazione dei capitoli di prova e a mutare la linea difensiva; e che, quanto al quarto motivo, il titolo di donazione richiamato non menzionava il cortile, mentre la censura di omesso esame era comunque inammissibile in presenza di doppia conforme. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e applicazione delle conseguenze ex art. 96 c.p.c. e del contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione di merito che aveva negato l’ammissibilità della produzione documentale e della prova testimoniale tardive, ritenendo corretta l’applicazione delle preclusioni istruttorie ex art. 183 c.p.c.; ha escluso che il rinvio dell’udienza integrasse una rimessione in termini; ha dichiarato inammissibile il motivo che mirava a ottenere una diversa lettura dei capitoli di prova e una nuova valutazione del materiale istruttorio; ha rigettato anche la censura sui titoli di proprietà, osservando che il titolo richiamato non conteneva alcun riferimento al cortile e che, in ogni caso, la doglianza di omesso esame di fatti decisivi era preclusa dalla doppia conforme. Il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità e a versare ulteriori somme ai sensi dell’art. 96 c.p.c.; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    La produzione documentale e l’articolazione delle prove devono avvenire entro i termini della seconda memoria; la terza memoria è destinata solo alla prova contraria e alle repliche difensive.

  • art. 345, comma 3, c.p.c.

    La dedotta indispensabilità delle nuove prove non assume rilievo nel regime processuale applicabile richiamato dalla Corte.

  • art. 115 c.p.c.

    Non consente in cassazione di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa lettura degli atti di causa.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito istruttorio sotto la veste di violazione di legge.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, la censura di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile.

  • art. 93, comma 3 e 4, c.p.c.

    Richiamato per la liquidazione delle spese in favore del difensore antistatario.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La Corte ha condannato il ricorrente a una somma ulteriore per responsabilità aggravata.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    La Corte ha disposto un’ulteriore condanna pecuniaria in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1-bis, d.p.r. 115/2002

    Richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Nel processo civile, la produzione documentale e l’articolazione delle prove devono rispettare rigorosamente i termini di preclusione: la terza memoria ex art. 183 c.p.c. non è il momento per introdurre nuovi documenti o nuovi mezzi istruttori, ma solo per la prova contraria e le repliche.
  • Un provvedimento di semplice rinvio dell’udienza non equivale, di per sé, a una rimessione in termini o alla riapertura dell’istruttoria; per superare la decadenza occorre un espresso provvedimento autorizzativo del giudice.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o una diversa interpretazione dei titoli e dei capitoli istruttori, poiché il controllo della Cassazione non si estende al riesame del merito probatorio.
  • La censura di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile quando ricorre la doppia conforme, salvo le specifiche eccezioni ammesse dall’ordinamento.
  • Per dimostrare la comproprietà di un bene comune o la titolarità di una pretesa reale, i titoli prodotti devono contenere un riferimento univoco e specifico al bene controverso; la mera evocazione di altri beni o strutture non basta a fondare la domanda.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioniProprietà
RamiProcesso civileDiritti realiObbligazioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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