Cassazione Penale, Sentenza n. 15591/2022 del 21/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva, dinanzi al giudice dell'esecuzione, l'applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. tra i reati per i quali era stato condannato con varie sentenze (date 4/7/2014, 25/2/2011, 23/10/2017, 15/5/2017 e 23/9/2016). In cassazione si deduceva inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizi di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.): in sostanza si sosteneva che il giudice dell'esecuzione avesse valutato inadeguatamente gli indici dalla cui ricostruzione avrebbe dovuto desumere l'esistenza di un medesimo disegno criminoso che avrebbe unificato le condotte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse motivato congruamente il diniego della continuazione, valutando correttamente gli indicatori rilevanti (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità delle condotte, sistematicità, abitudini programmate di vita, ecc.). La Corte ha sottolineato che il "medesimo disegno" ai fini della continuazione non coincide con un generico programma di vita delinquenziale e ha confermato che, quanto ai reati associativi connessi al narcotraffico, non è automatico ricondurre a continuazione anche omicidi che rispecchiano dinamiche diverse e specifiche scelte strategiche nel tempo. Non sono emersi elementi non considerati dal giudice dell'esecuzione tali da rovesciare la sua decisione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
Norma sulla continuazione; la Corte ha ritenuto che la continuazione richieda la prova di un "medesimo disegno criminoso" programmato unitariamente e ha confermato l'applicazione restrittiva degli indici e criteri di valutazione per accertarlo.
Principio relativo alla comunanza dell'elemento soggettivo e alla responsabilità; invocato dal ricorrente ma ritenuto correttamente interpretato dal giudice dell'esecuzione nel valutare l'esistenza o meno del disegno criminoso unitario.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Criteri di ammissibilità e motivazione del ricorso per cassazione; il ricorso ha invocato tali motivi ma la Corte lo ha comunque dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e per carenza di elementi nuovi.
Norma che consente la condanna alle spese e ad una somma a favore della Cassa delle ammende quando il ricorso risulti infondato o proposto con colpa; la Corte ha disposto l'applicazione della sanzione pecuniaria (euro 3.000).
Delitto di associazione di tipo mafioso; la Corte ha richiamato il principio che non si può automaticamente ritenere la continuazione tra il reato associativo e tutti i reati commessi in ambito associativo, salvo prova che i reati "fine" fossero programmati al momento dell'ingresso nel sodalizio.
Corte Cost., n. 186 del 2000 (giurisprudenza)
Richiamata in tema di possibile responsabilità per colpa nella proposizione dell'impugnazione, giustificando la condanna alla Cassa delle ammende per il ricorrente.
Massime di principio
- La continuazione (art. 671 c.p.p.) richiede la sussistenza di un "medesimo disegno criminoso" programmato unitariamente: non è sufficiente la mera appartenenza a una stessa organizzazione o la contestualità temporale delle condotte.
- Per accertare la continuazione il giudice valuta indicatori quali omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità esecutive, causa/fin, sistematicità e abitudini programmate; l'assenza di tali elementi porta al rigetto della continuazione.
- Il "programma di vita delinquenziale" (opzione criminale generale) non equivale al disegno criminoso necessario per la continuazione: quest'ultimo deve riferirsi a una serie di condotte determinate e previste unitariamente.
- Tra il reato di associazione (anche di tipo mafioso) e i reati 'fine' la continuazione è ipotizzabile solo se si dimostra che i reati fine erano già programmati o previsti al momento dell'ingresso dell'individuo nell'associazione; non vale un automatismo riconducibile all'art. 416-bis.
- In sede di cassazione il sindacato sulla motivazione di merito è limitato: la Corte verifica la congruità logica e la conformità alle regole di diritto, non è un nuovo appello sui fatti; la mera rielutturazione critica dei fatti dal ricorrente è inammissibile.
- Chi propone ricorso manifestamente infondato può essere condannato non solo alle spese processuali ma anche a somme a favore della Cassa delle ammende se sussiste colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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