Cassazione Civile, Ordinanza n. 11137/2023 del 27/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
I lavoratori avevano agito per ottenere l'accertamento del diritto a continuare a percepire, anche dopo la disdetta dell'Accordo Integrativo Aziendale del 2007 da parte della società, una voce retributiva indicata come "ex premio aziendale individuale ad personam"; chiedevano inoltre la condanna della società al pagamento delle differenze retributive maturate dal luglio 2015. La Corte d'appello aveva già respinto la domanda; in cassazione i lavoratori hanno proposto ricorso articolato in due motivi, ma nelle more hanno depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso con richiesta di compensazione delle spese, rinuncia accettata dalla società controricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso formulata da tutti i ricorrenti e accettata dalla parte controricorrente, dichiarando l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha inoltre escluso la condanna alle spese in ragione dell'accordo tra le parti sulla compensazione e ha precisato che non trova applicazione l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, espressamente accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo.
L'adesione della parte controricorrente alla rinuncia esime dalla pronuncia di condanna alle spese, specie quando le parti abbiano regolato tra loro la compensazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la norma opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
Ha introdotto il testo dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo senza decisione sul merito.
- L'accordo delle parti sulla compensazione delle spese esclude la necessità di una pronuncia di condanna alle spese in sede di estinzione del giudizio.
- La disciplina dell'ulteriore contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere estesa oltre i casi espressamente previsti dalla legge; essa non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 27 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11036/2023 del 27/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 27 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11038/2023 del 27/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 27 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11039/2023 del 27/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 27 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11040/2023 del 27/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 27 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11042/2023 del 27/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 27 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11047/2023 del 27/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →