Cassazione Civile, Ordinanza n. 29051/2022 del 06/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (mediatore)
La controversia
Una società di mediazione immobiliare aveva chiesto in primo grado la condanna di acquirente e venditori al pagamento delle provvigioni per l’attività svolta nella conclusione della compravendita di un fondo agricolo. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per difetto di prova dell’iscrizione del mediatore all’albo. In appello la società aveva censurato la decisione sostenendo: che il giudice avesse pronunciato ultra petita perché la mancanza di iscrizione non era stata eccepita; che alcuni documenti sottoscritti dai venditori in precedenti operazioni immobiliari dimostravano l’iscrizione; che, comunque, l’onere di provare l’attualità dell’iscrizione gravasse sui convenuti. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto ritenendo i documenti non decisivi e non sufficiente la prova dell’attualità dell’iscrizione. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: violazione della normativa sulla mediazione quanto alla prova dell’iscrizione tramite numero REA; violazione delle regole sulla non contestazione e sulle allegazioni ex artt. 115, 116 e 167 c.p.c.; violazione dell’art. 2697 c.c. per erronea distribuzione dell’onere probatorio in ordine all’attualità dell’iscrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il secondo motivo, ha accolto il primo e il terzo nei limiti indicati e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione. Il giudice di rinvio dovrà verificare se nei documenti prodotti risulti l’iscrizione della società o del suo legale rappresentante nel registro delle imprese o nel REA e se, in relazione alla data dei documenti, tale iscrizione possa presumersi attuale. La Corte di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 6 L. 3 febbraio 1989, n. 39
norma richiamata dalla ricorrente sulla disciplina dell’iscrizione del mediatore, rilevante ai fini del diritto alla provvigione
art. 73, comma 6, d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59
il richiamo al ruolo dei mediatori va inteso come riferito alle iscrizioni nel registro delle imprese o nel REA previste dalla riforma
la non contestazione opera solo rispetto a fatti specificamente allegati e nel corretto contraddittorio di primo grado
richiamato in relazione alla valutazione delle prove e dei documenti prodotti
il potere-dovere di contestazione è correlato all’onere di allegazione dei fatti costitutivi e richiede precisione e specificità
l’iscrizione del mediatore è fatto costitutivo del diritto alla provvigione; una volta provata, non grava sul mediatore l’ulteriore onere di dimostrare l’attualità dell’iscrizione
L. 29 dicembre 1993, n. 580, art. 8
richiamata per il REA quale sede di iscrizione dei dati del mediatore
D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, art. 9
richiamato per la disciplina del REA e delle iscrizioni camerali
norma processuale posta a base dei motivi di ricorso per violazione di legge
Massime di principio
- Nel giudizio per il pagamento della provvigione al mediatore, l’iscrizione nei registri camerali costituisce fatto costitutivo del diritto e può essere provata anche mediante l’indicazione del numero di iscrizione nel REA o nel registro delle imprese, anche per presunzioni.
- Una volta che sia stata fornita prova dell’iscrizione del mediatore, non può pretendersi una prova ulteriore e distinta dell’attualità dell’iscrizione, salvo elementi specifici contrari.
- Il principio di non contestazione opera solo rispetto a fatti specificamente allegati negli atti difensivi e rileva nel primo grado, dove si definiscono thema decidendum e thema probandum; non può essere ampliato fino a coprire il mero contenuto di documenti prodotti o la sola riproposizione degli stessi in appello.
- L’onere di contestazione è funzionale all’onere di allegazione: solo fatti allegati con precisione e specificità impongono alla controparte una contestazione idonea a evitare la prova del fatto stesso.
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