Cassazione Civile, Ordinanza n. 02347/2022 del 26/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore procedente)
La controversia
Una banca, tramite la società mandataria, notificava alla società immobiliare un precetto il 15 aprile 2014. La debitrice proponeva opposizione al precetto il 28 aprile 2014; il Tribunale di Roma sospendeva l’efficacia esecutiva dei titoli il 24 luglio 2014, ma il collegio revocava la sospensione il 16 settembre 2014. Il 13 novembre 2014 la creditrice trasmetteva il precetto all’ufficiale giudiziario per la notificazione e avviava il pignoramento immobiliare. L’opposizione al precetto veniva respinta, con sentenza impugnata dalla debitrice in appello, mentre era ancora pendente il relativo giudizio. L’11 gennaio 2015 la società immobiliare proponeva opposizione al pignoramento, deducendo la violazione del termine di efficacia di novanta giorni previsto dall’art. 481, comma 1, c.p.c.; contestava inoltre, con querela di falso, il timbro apposto sull’atto di pignoramento quanto alla data del 13 novembre 2014. Il Tribunale di Velletri dichiarava inefficace il pignoramento, ritenendo che, in pendenza dell’opposizione al precetto, l’esecuzione dovesse iniziare entro novanta giorni dalla notifica di quest’ultimo. Condannava inoltre la creditrice a € 60.962,00 per spese, a € 363.000,00 a titolo di danno emergente e a € 609.620,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. La creditrice ricorreva per cassazione con due motivi: il primo denunciava la violazione degli artt. 481, commi 1 e 2, e 627 c.p.c., sostenendo che l’opposizione al precetto sospende il termine di efficacia del precetto, ma non impedisce al creditore di iniziare l’esecuzione anche dopo il decorso dei novanta giorni e durante il giudizio; il secondo contestava, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., la condanna risarcitoria per mancanza di prova di colpa grave e danno e l’irragionevolezza della quantificazione. La società immobiliare proponeva ricorso incidentale, lamentando che il processo esecutivo non fosse stato dichiarato improcedibile per la mancata comparizione della creditrice all’udienza di interpello relativa alla querela di falso. La banca riferiva inoltre che la sentenza impugnata era stata annullata anche dalla Corte d’appello di Roma, in accoglimento di un distinto gravame.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso principale: la qualificazione generica dell’iniziativa della debitrice come opposizione all’esecuzione non esprimeva un’effettiva qualificazione dell’azione da parte del giudice di merito. La contestazione della validità del pignoramento per asserita inefficacia del precetto integrava invece un’opposizione agli atti esecutivi, impugnabile con ricorso per cassazione. Ha accolto il primo motivo principale, applicando il principio secondo cui, durante il giudizio di opposizione al precetto, il creditore può iniziare l’esecuzione anche dopo il decorso dei novanta giorni: l’opposizione sospende il termine di efficacia del precetto, ma non il potere di procedere esecutivamente. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo, relativo alle condanne risarcitorie pronunciate dal Tribunale, perché la cassazione della sentenza travolgeva la relativa statuizione. Ha rigettato il ricorso incidentale: accertare se il timbro sull’atto fosse falso era irrilevante, poiché la creditrice poteva procedere senza rispettare il termine di novanta giorni mentre era pendente l’opposizione al precetto. La Corte ha cassato senza rinvio e deciso nel merito, respingendo l’opposizione al pignoramento. Ha condannato la società immobiliare a rifondere alla banca € 36.000,00 per le spese del giudizio di merito, oltre accessori, e a pagare ulteriori € 36.000,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c., ravvisando un abuso dello strumento processuale nell’aver agito senza un serio sforzo interpretativo nonostante il chiaro tenore della norma e precedenti di legittimità consolidati. Ha inoltre condannato la società immobiliare alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 23.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese forfetarie e accessori; ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato per il rigetto del ricorso incidentale, se dovuto.
Norme richiamate
l'opposizione al precetto non impedisce di per sé al creditore di dare inizio all'esecuzione, in quanto l'art. 481 cod. proc. civ. ricollega ad essa unicamente l'effetto di sospendere il termine di efficacia del precetto stesso e non già quello della sospensione dell'esecuzione
L’opposizione al precetto sospende il termine di efficacia del precetto, non il potere del creditore di iniziare l’esecuzione. Il creditore può dunque avviare l’esecuzione anche dopo il decorso dei novanta giorni, mentre è pendente il giudizio di opposizione.
l'iniziativa del debitore esecutato si indirizzava avverso un provvedimento che risulta reso all'esito di un procedimento integrante, a tutti gli effetti, un'opposizione agli atti esecutivi.
La contestazione della validità del pignoramento fondata sulla cessata efficacia del precetto non contesta il diritto del creditore di procedere in via esecutiva; riguarda la validità di un singolo atto del procedimento e configura un’opposizione agli atti esecutivi, non un’opposizione all’esecuzione.
lo scopo di tale norma è quello di sanzionare una condotta "oggettivamente valutabile alla stregua di «abuso del processo»"
La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. sanziona l’abuso oggettivamente ravvisabile dello strumento processuale; il suo importo può essere parametrato alle spese di lite, anche come frazione o multiplo, entro il limite della ragionevolezza.
sussistendo, infatti, le condizioni perché questa Corte - a norma dell'art. 384, comma 2, seconda alinea, cod. proc. civ. - decida nel merito, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto.
Quando, cassata la sentenza, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere direttamente la causa nel merito.
la fusione per incorporazione societaria [costituisce] un'ipotesi di successione a titolo universale nel diritto controverso
La fusione per incorporazione determina successione a titolo universale nel diritto controverso e consente di rendere la decisione nei confronti della società incorporante.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
a carico della ricorrente incidentale, stante il rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria
Il rigetto del ricorso incidentale comporta l’obbligo del versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto, secondo l’accertamento dell’amministrazione giudiziaria.
Massime di principio
- L’opposizione al precetto sospende il decorso del termine di efficacia del precetto, ma non sospende il potere del creditore di procedere all’esecuzione. Il creditore può iniziare l’esecuzione anche dopo il decorso dei novanta giorni dalla notificazione del precetto e durante la pendenza dell’opposizione.
- La deduzione secondo cui il pignoramento sarebbe invalido perché il precetto ha perso efficacia per decorso del termine previsto dall’art. 481 c.p.c. investe la validità di un singolo atto esecutivo e integra opposizione agli atti esecutivi, non opposizione all’esecuzione.
- Se il giudice di merito ha qualificato l’azione in modo meramente generico, senza esercitare concretamente il potere qualificatorio, spetta al giudice dell’impugnazione procedere alla qualificazione ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile.
- La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede una condotta oggettivamente valutabile come abuso del processo. La somma può essere determinata con riferimento alle spese legali, anche in misura pari, frazionaria o multipla, purché la quantificazione rispetti la ragionevolezza.
- La fusione per incorporazione comporta successione a titolo universale nel diritto controverso; la decisione può quindi essere resa nei confronti della società incorporante, titolare dei diritti dedotti in giudizio.
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