Cassazione Penale, Sentenza n. 39486/2023 del 28/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per detenzione e porto in luogo pubblico di pistola con aggravante del "metodo mafioso" (art. 416‑bis.1 c.p.). Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 627, 274 e 275 c.p.p. e dell'art. 416‑bis.1 c.p., nonché vizio di motivazione: a suo dire le condotte contestate (detenzione e porto arma) non costituivano manifestazione della forza intimidatrice del vincolo associativo, essendo l'aggressione dovuta a movente passionale; le intercettazioni richiamate erano successive ai fatti e non dimostravano timori della vittima legati al ruolo dell'indagato; mancava prova di una mobilitazione del sodalizio; infine si contestava l'adeguatezza della custodia cautelare, considerato il lungo intervallo temporale e la mancanza di contatti recenti con la vittima.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto corretta e logica la motivazione del Tribunale per il Riesame: le modalità esecutive (spari alle gambe in pieno giorno su pubblica via) e gli eventi successivi (comportamento omertoso della vittima, l'invio di una "imbasciata" per intimidirlo, intercettazioni che indicavano interventi della cosca) dimostravano che l'atto era funzionale e avvalendosi della forza intimidatrice dell'associazione, integrando l'aggravante del metodo mafioso ai sensi dell'art. 416‑bis.1 c.p. Quanto alla custodia cautelare, la Corte ha ritenuto congrua la misura: nonostante il tempo trascorso, la ferocia del fatto, l'uso di arma in luogo pubblico e il perdurante affidamento dell'indagato sul clima di omertà giustificavano il rischio di reiterazione; il ricorrente non ha superato la presunzione relativa di adeguatezza della custodia prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
L'aggravante del "metodo mafioso" è configurabile quando le modalità esecutive della condotta siano idonee, concretamente, a evocare nei consociati la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso, anche se l'intimidazione non sia direttamente diretta ai soggetti passivi ma sia funzionale a una più agevole consumazione del reato. La decisione ha applicato questo principio valutando modalità, contesto e reazioni successive (omertà, intervento della cosca).
Per i reati commessi avvalendosi del metodo mafioso opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (comma 3). Tuttavia, se è intercorso tempo significativo fra i fatti e l'emissione della misura, il giudice deve motivare puntualmente l'attualità delle esigenze cautelari; nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto spiegate tali esigenze in virtù della gravità, della modalità e del perdurante affidamento del ricorrente sul clima di omertà.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata per i limiti con cui è stato enunciato il motivo di ricorso in cassazione (vincolo di specificazione del motivo). La Corte ha ritenuto il motivo genericamente contestativo e non convincente rispetto alla motivazione del giudice del rinvio.
artt. 627 e 274 cod. proc. pen.
Citate dal ricorrente come norme violate, ma dal testo della sentenza non emerge una specifica interpretazione o applicazione da parte della Corte: le censure relative a tali articoli sono state ritenute generiche e non hanno scalfito la logica della decisione sul metodo mafioso e sull'adeguatezza della custodia.
art. 94, comma 1‑ter disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata proceduralmente per gli adempimenti della Cancelleria in tema di comunicazioni/amministrazione delle somme disposte dalla sentenza.
Massime di principio
- L'aggravante del "metodo mafioso" (art. 416‑bis.1 c.p.) non richiede che la minaccia sia espressamente diretta a vittime specifiche: rilevano le modalità dell'azione e il contesto che rendono la condotta evocativa della forza intimidatrice del sodalizio (es. spari in luogo pubblico, in pieno giorno).
- Il comportamento successivo della vittima (omertà, scelta di non denunciare, trasferimento per cure lontano dal luogo del fatto) e interventi della consorteria diretti a silenziare sono elementi probatori rilevanti per dimostrare l'effetto intimidatorio dell'associazione.
- La sussistenza delle esigenze cautelari per reati commessi avvalendosi del "metodo mafioso" beneficia di una presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare (art. 275, comma 3 c.p.p.); il tempo trascorso non annulla automaticamente tali esigenze: il giudice deve motivare specificamente solo se e in che misura il tempo incide sull'attualità del pericolo.
- Una contestazione generica della motivazione non è sufficiente in Cassazione: il ricorso deve offrire un convincente e puntuale confronto critico con la ratio della decisione impugnata per superare la valutazione del giudice di merito.
- Mosse con carattere di efferatezza pubblica e l'utilizzo dell'apparato intimidatorio dell'associazione (anche indirettamente percepibile dalla comunità o dalla vittima) possono trasformare fatti che, astrattamente, apparirebbero come semplici reati individuali in condotte aggravate dal metodo mafioso.
- Per difendersi efficacemente in casi simili è necessario produrre elementi concreti che smentiscano la ricostruzione del giudice circa l'intimidazione (es.: prove che la vittima non era influenzata dalla consorteria, assenza di interventi da parte del gruppo, spiegazioni credibili sulla temporalità e sui contatti) e argomentare puntualmente l'incidenza del tempo sulla pericolosità attuale.
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