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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03952/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Nel 2019 un creditore munito di titolo esecutivo iniziava un'espropriazione presso terzi su crediti pensionistici del debitore nei confronti dell'INPS. In tale procedura interveniva un'altra asserita creditrice del debitore, fondata su dieci cambiali. Il giudice dell'esecuzione, nella fase sommaria dell'opposizione agli atti esecutivi proposta dall'intervenuta avverso l'ordinanza di assegnazione, riteneva incidentalmente prescritto il credito dell'interveniente e dichiarava tardiva l'opposizione, definendo improcedibile il merito. La ricorrente per cassazione deduceva violazione degli artt. 112, 487 e 617 c.p.c. e dell'art. 186 disp. att. c.p.c., sostenendo che il giudice dell'esecuzione non potesse dichiarare tardiva l'opposizione né omettere di fissare il termine per il giudizio di merito; inoltre assumeva che l'ordinanza avesse contenuto decisorio definitivo e fosse quindi ricorribile in cassazione. Un controricorrente aderiva al ricorso, mentre il creditore procedente resisteva.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ribadito che l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione chiude la fase sommaria del giudizio di opposizione agli atti esecutivi è priva di contenuto decisorio, non acquista efficacia di giudicato e non vincola il giudice della fase di merito; eventuali valutazioni sul merito rese in quell'ordinanza sono tamquam non essent. Ha inoltre affermato che, se il giudice dell'esecuzione decide il merito senza fissare il termine per introdurre la fase di merito, la parte può comunque instaurarla per far valere le proprie doglianze, sicché il ricorso per cassazione contro tale ordinanza è inammissibile. Conseguentemente, la ricorrente principale e il controricorrente adesivo sono stati condannati in solido alle spese in favore del creditore procedente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per censurare un preteso ultrapetitum/omessa pronuncia; la Corte non ravvisa alcuna decisorietà impugnabile nell'ordinanza del giudice dell'esecuzione.

  • art. 487 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte ribadisce la natura non decisoria dell'ordinanza emessa nella fase sommaria dell'opposizione esecutiva.

  • art. 617 c.p.c.

    Norma che disciplina l'opposizione agli atti esecutivi, rispetto alla quale l'ordinanza resa nella fase sommaria non è autonoma decisione ricorribile per cassazione.

  • art. 186 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla fissazione del termine per il giudizio di merito; la mancata fissazione non rende ricorribile per cassazione l'ordinanza, potendo la parte introdurre comunque la fase di merito.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    Usato per porre le spese del giudizio di legittimità a carico della parte soccombente.

  • art. 91 c.p.c.

    Fondamento della condanna alle spese in solido della ricorrente principale e del controricorrente adesivo, entrambi soccombenti ai fini del rimborso.

  • d.m. 55/14

    Applicato, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147, per la liquidazione dei compensi professionali.

  • d.m. 13 agosto 2022, n. 147

    Richiamato quale modifica delle tariffe del d.m. 55/14 e applicato in virtù dell'art. 6 del medesimo decreto.

  • art. 4, comma 2, d.m. 55/14

    Applicato per l'aumento del compenso in ragione del contrasto di due diverse parti.

  • art. 4, comma 8, d.m. 55/14

    Applicato per l'aumento dovuto alla manifesta infondatezza del ricorso.

  • art. 4, comma 1-bis, d.m. 55/14

    Applicato per l'aumento relativo alla redazione degli atti con modalità informatiche agevolative della consultazione.

  • art. 4, comma 10-quater, d.m. 55/14

    Applicato per l'aumento conseguente al deposito della memoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Usato per dare atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso inammissibile.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • L'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione definisce la fase sommaria dell'opposizione agli atti esecutivi non ha contenuto decisorio, non produce giudicato e non è autonomamente ricorribile per cassazione.
  • Le statuizioni di merito eventualmente inserite dal giudice dell'esecuzione in tale ordinanza devono considerarsi prive di effetti, perché saranno comunque riesaminabili nella successiva fase di merito dell'opposizione.
  • Se il giudice dell'esecuzione omette di fissare il termine per l'introduzione della fase di merito, la parte interessata può introdurre comunque il giudizio di merito per far valere ogni doglianza; non ne deriva di per sé l'ammissibilità del ricorso per cassazione contro l'ordinanza sommaria.
  • Ai fini della condanna alle spese, può essere considerato soccombente anche chi interviene nel processo per aderire alle ragioni di una parte contro l'altra, se la sua posizione processuale mira al medesimo risultato di cassazione della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveImpugnazioniSpese di lite
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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