Sentenza n. 1096/2026 - Venezia, Sezione 2
per l’accertamento e la declaratoria del diritto patrimoniale della parte ricorrente al riconoscimento dei sei scatti contributivi fra le voci computabili al fine della liquidazione dell’indennità di fine servizio;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato riconoscimento dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita
Esito
Favorevole al ricorrente (militari in quiescenza)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento del diritto patrimoniale al riconoscimento dei sei scatti contributivi ai fini della liquidazione dell’indennità di fine servizio, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 d.lgs. 165/1997 e dell’art. 6-bis d.l. 387/1987. Hanno sostenuto che il beneficio spetta anche al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare collocato a riposo a domanda, purché abbia compiuto 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile. L’INPS ha eccepito la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e la decadenza dal diritto per mancato rispetto del termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, d.l. 387/1987.
La decisione
Il TAR ha respinto entrambe le eccezioni preliminari. Ha ritenuto che l’unico soggetto obbligato alla corresponsione dell’indennità di buonuscita sia l’ente previdenziale competente, sicché la controversia è correttamente instaurata nei confronti dell’INPS senza necessità di coinvolgere l’amministrazione di appartenenza. Ha inoltre escluso che il mancato rispetto del termine del 30 giugno determini l’estinzione o la decadenza dal diritto, in assenza di un’espressa previsione normativa in tal senso, riconoscendo al termine la sola funzione di consentire il collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. Nel merito, richiamando il quadro normativo e l’orientamento del Consiglio di Stato, ha affermato che l’art. 6-bis d.l. 387/1987 attribuisce i sei scatti, ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita, anche al personale che chieda il collocamento in quiescenza dopo aver compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. L’art. 4 d.lgs. 165/1997 rileva invece ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non modifica il regime di computo dell’indennità di buonuscita. L’art. 1911, comma 3, d.lgs. 66/2010 conferma, per le Forze di polizia a ordinamento militare, la persistente applicabilità dell’art. 6-bis d.l. 387/1987 ai fini del trattamento di fine rapporto. Il ricorso è stato quindi accolto, con accertamento del diritto e condanna dell’INPS a rideterminare l’indennità includendo i sei scatti nella base di calcolo. Sono stati riconosciuti gli interessi legali sul maggior importo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, limitatamente alle rate già scadute e dalla scadenza originaria di ciascuna rata. L’INPS è stato condannato anche alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 387/1987
sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio
La disposizione attribuisce sei aumenti periodici ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita; il beneficio spetta anche al personale che chieda il collocamento in quiescenza, se ha compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno non ha natura decadenziale in assenza di un’espressa previsione normativa.
art. 4 d.lgs. 165/1997
sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile
La norma opera esclusivamente ai fini del calcolo della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita né l’attribuzione dei sei scatti prevista dall’art. 6-bis d.l. 387/1987.
art. 1911, comma 3, d.lgs. 66/2010
continua ad applicarsi l’articolo 6-bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472
La disposizione conferma, per le Forze di polizia a ordinamento militare, la persistente applicazione dell’art. 6-bis d.l. 387/1987 ai fini del trattamento di fine rapporto.
art. 16, comma 6, l. 412/1991
Concorre, insieme all’art. 22, comma 36, l. 724/1994, a fondare il riconoscimento dei soli interessi legali sul maggior importo dovuto, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
Prevede, secondo il richiamo operato dal giudice, il regime degli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria sulle somme previdenziali dovute.
art. 12, comma 7, d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010
Poiché il trattamento di fine servizio può essere liquidato in più rate, gli interessi sul maggior importo decorrono dalla scadenza originaria di ciascuna rata già scaduta.
Massime di principio
- L’art. 6-bis d.l. 387/1987 attribuisce i sei scatti stipendiali, computabili nella liquidazione dell’indennità di buonuscita, al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare che cessi dal servizio a domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile.
- L’art. 4 d.lgs. 165/1997, riferendosi alla base pensionabile e all’importo della pensione, non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita né esclude il computo dei sei scatti previsti dall’art. 6-bis d.l. 387/1987.
- Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, d.l. 387/1987 non determina la decadenza dal beneficio in assenza di un’espressa previsione normativa che colleghi alla sua inosservanza l’estinzione del diritto; esso è funzionale a stabilire la decorrenza del collocamento a riposo.
- La controversia relativa alla misura e al pagamento dell’indennità di buonuscita deve essere instaurata nei confronti dell’ente previdenziale competente, unico soggetto obbligato all’erogazione del trattamento, e non nei confronti dell’amministrazione presso cui il dipendente prestava servizio.
- Sugli arretrati derivanti dalla rideterminazione dell’indennità di buonuscita spettano gli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria; quando il trattamento è liquidato in più rate, gli interessi decorrono dalla scadenza originaria delle singole rate già scadute.
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