Sentenza n. 1096/2026 - Venezia, Sezione 2
per l’accertamento e la declaratoria del diritto patrimoniale della parte ricorrente al riconoscimento dei sei scatti contributivi fra le voci computabili al fine della liquidazione dell’indennità di fine servizio;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato riconoscimento dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita
Esito
Favorevole al ricorrente (militari in quiescenza)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento del diritto patrimoniale al riconoscimento dei sei scatti contributivi ai fini della liquidazione dell’indennità di fine servizio, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 d.lgs. 165/1997 e dell’art. 6-bis d.l. 387/1987. Hanno sostenuto che il beneficio spetta anche al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare collocato a riposo a domanda, purché abbia compiuto 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile. L’INPS ha eccepito la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e la decadenza dal diritto per mancato rispetto del termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, d.l. 387/1987.
La decisione
Il TAR ha respinto entrambe le eccezioni preliminari. Ha ritenuto che l’unico soggetto obbligato alla corresponsione dell’indennità di buonuscita sia l’ente previdenziale competente, sicché la controversia è correttamente instaurata nei confronti dell’INPS senza necessità di coinvolgere l’amministrazione di appartenenza. Ha inoltre escluso che il mancato rispetto del termine del 30 giugno determini l’estinzione o la decadenza dal diritto, in assenza di un’espressa previsione normativa in tal senso, riconoscendo al termine la sola funzione di consentire il collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. Nel merito, richiamando il quadro normativo e l’orientamento del Consiglio di Stato, ha affermato che l’art. 6-bis d.l. 387/1987 attribuisce i sei scatti, ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita, anche al personale che chieda il collocamento in quiescenza dopo aver compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. L’art. 4 d.lgs. 165/1997 rileva invece ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non modifica il regime di computo dell’indennità di buonuscita. L’art. 1911, comma 3, d.lgs. 66/2010 conferma, per le Forze di polizia a ordinamento militare, la persistente applicabilità dell’art. 6-bis d.l. 387/1987 ai fini del trattamento di fine rapporto. Il ricorso è stato quindi accolto, con accertamento del diritto e condanna dell’INPS a rideterminare l’indennità includendo i sei scatti nella base di calcolo. Sono stati riconosciuti gli interessi legali sul maggior importo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, limitatamente alle rate già scadute e dalla scadenza originaria di ciascuna rata. L’INPS è stato condannato anche alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio
La disposizione attribuisce sei aumenti periodici ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita; il beneficio spetta anche al personale che chieda il collocamento in quiescenza, se ha compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno non ha natura decadenziale in assenza di un’espressa previsione normativa.
sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile
La norma opera esclusivamente ai fini del calcolo della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita né l’attribuzione dei sei scatti prevista dall’art. 6-bis d.l. 387/1987.
art. 1911, comma 3, d.lgs. 66/2010
continua ad applicarsi l’articolo 6-bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472
La disposizione conferma, per le Forze di polizia a ordinamento militare, la persistente applicazione dell’art. 6-bis d.l. 387/1987 ai fini del trattamento di fine rapporto.
Concorre, insieme all’art. 22, comma 36, l. 724/1994, a fondare il riconoscimento dei soli interessi legali sul maggior importo dovuto, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
Prevede, secondo il richiamo operato dal giudice, il regime degli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria sulle somme previdenziali dovute.
art. 12, comma 7, d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010
Poiché il trattamento di fine servizio può essere liquidato in più rate, gli interessi sul maggior importo decorrono dalla scadenza originaria di ciascuna rata già scaduta.
Massime di principio
- L’art. 6-bis d.l. 387/1987 attribuisce i sei scatti stipendiali, computabili nella liquidazione dell’indennità di buonuscita, al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare che cessi dal servizio a domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile.
- L’art. 4 d.lgs. 165/1997, riferendosi alla base pensionabile e all’importo della pensione, non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita né esclude il computo dei sei scatti previsti dall’art. 6-bis d.l. 387/1987.
- Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, d.l. 387/1987 non determina la decadenza dal beneficio in assenza di un’espressa previsione normativa che colleghi alla sua inosservanza l’estinzione del diritto; esso è funzionale a stabilire la decorrenza del collocamento a riposo.
- La controversia relativa alla misura e al pagamento dell’indennità di buonuscita deve essere instaurata nei confronti dell’ente previdenziale competente, unico soggetto obbligato all’erogazione del trattamento, e non nei confronti dell’amministrazione presso cui il dipendente prestava servizio.
- Sugli arretrati derivanti dalla rideterminazione dell’indennità di buonuscita spettano gli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria; quando il trattamento è liquidato in più rate, gli interessi decorrono dalla scadenza originaria delle singole rate già scadute.
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