Cassazione Penale, Ordinanza n. 03631/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per concorso in furto aggravato dall'aver commesso il fatto con destrezza. Con il ricorso ha censurato la ricostruzione del fatto e la valutazione del compendio probatorio effettuate dai giudici di merito, sostanzialmente sollecitando una diversa lettura delle risultanze processuali più favorevole alla propria tesi difensiva. La Corte rileva che tali doglianze attengono a questioni di fatto non deducibili in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che le censure formulate erano mere doglianze in punto di fatto e, come tali, precluse nel giudizio di legittimità, poiché la Corte di cassazione non può procedere a una rilettura degli elementi probatori né sostituire la propria valutazione a quella compiuta dal giudice di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
La modifica del 2006 non consente comunque di dedurre in cassazione un travisamento del fatto che si risolva in una richiesta di nuova valutazione delle prove, restando preclusa alla Corte di legittimità la sovrapposizione della propria lettura delle risultanze processuali a quella del merito.
Il giudizio di legittimità non è sede per una rivalutazione del merito o per una diversa ricostruzione fattuale dei fatti di causa.
La sentenza di merito confermata riguardava il concorso nel delitto di furto aggravato dall'aver commesso il fatto con destrezza.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono deducibili censure che mirino esclusivamente a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella accolta dal giudice di merito.
- La Corte di cassazione non può esercitare un potere di "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, perché la valutazione delle prove appartiene in via esclusiva al giudice di merito.
- Il travisamento del fatto non può essere prospettato in cassazione quando la doglianza, nella sostanza, sollecita una sovrapposizione della valutazione difensiva a quella già svolta nei gradi di merito.
- Quando il ricorso per cassazione si risolve in mere doglianze di fatto, esso è inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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