Cassazione Penale, Sentenza n. 10449/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Tre motivi: 1) vizio di motivazione nella determinazione della sanzione accessoria (sospensione vs revoca patente) e mancato esame dei parametri dell'art. 218 co. 2 d.lgs. 285/92; 2) omissione nell'assunzione di prova decisiva (certificazioni mediche aggiornate della persona offesa per dimostrare un concorso di colpa del conducente deceduto); 3) manifesta illogicità e carenza motivazionale della sentenza di merito.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto corretta la scelta della Corte territoriale di applicare e ridurre la sospensione della patente (in luogo della revoca), ritenendo non necessaria una motivazione puntuale quando si applica il trattamento più favorevole e ancor più quando la misura è ben al di sotto del massimo. Ha ritenuto non decisiva la documentazione medica richiesta dalla difesa, atteso che la dinamica comprovata (tamponamento da dietro, enorme differenza di velocità, assenza di frenata) esclude rilevanza causale della condotta della vittima. Ha inoltre ritenuto generico e infondato il rilievo sulla presunta illogicità della motivazione. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese e dispone l'obbligo di versare €3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 589-bis cod. pen. (omicidio stradale)
Titolo di reato contestato; la pronuncia valuta la responsabilità per omicidio stradale in rapporto alla condotta di guida (velocità, distanza di sicurezza, mancato uso cinture)
Norme richiamate a fondamento delle violazioni contestate (limiti di velocità, distanze di sicurezza, comportamenti sulla strada); in particolare l'art. 149 (distanza di sicurezza) è ritenuto centrale per la causalità del tamponamento
art. 218 co. 2 d.lgs. 285/1992
Parametro che il giudice deve considerare nella scelta della sanzione accessoria (revoca o sospensione della patente). La Corte ha ritenuto che, quando si applica la misura meno afflittiva, non è richiesta una motivazione puntuale se richiamo alle circostanze del fatto e alla gravità della condotta è sufficiente
Prevede la revoca della patente in casi di condanna; la Corte Costituzionale ha dichiarato non automatico tale esito per alcuni reati stradali, consentendo la valutazione individualizzata del giudice
Corte Costituzionale, sentenza n. 88 del 17/04/2019
dichiarata illegittimità costituzionale dell'art. 22, co. 2, quarto periodo, d.lgs. n. 285/1992
La pronuncia ha eliminato l'automatismo della revoca della patente per alcune fattispecie, riconoscendo al giudice la possibilità di valutare la sospensione come misura alternativa e l'esigenza di motivazione individualizzata
art. 606 co. 1 lett. b), c), d) cod. proc. pen.
Criteri di motivazione dei motivi di ricorso in Cassazione (violazione di legge, manifesta illogicità, mancata assunzione di prova decisiva): la Corte ha esaminato i motivi e li ha ritenuti infondati o generici
Riferimento alla possibilità di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento/rito abbreviato); la giurisprudenza citata distingue il trattamento della sanzione accessoria in questi casi
Prevede il versamento alla Cassa delle Ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità per colpa/leggerezza del ricorrente; la Corte ha imposto il pagamento di €3.000,00
Massime di principio
- Quando il giudice, in assenza di circostanze aggravanti come guida in stato di ebbrezza o sotto stupefacenti, sceglie la sospensione della patente in luogo della revoca la motivazione può essere più sintetica: è sufficiente il richiamo alle circostanze del fatto e alla gravità della condotta, soprattutto se la misura è ben al di sotto del massimo edittale
- La richiesta di acquisizione di documentazione sanitaria definita meramente esplorativa e non direttamente decisiva può essere ritenuta irrilevante se la dinamica del sinistro è chiaramente determinata dai rilievi tecnici (es. tamponamento con grande differenza di velocità e assenza di frenata)
- In caso di tamponamento la responsabilità del veicolo che sopraggiunge è normalmente esclusiva se non è stata mantenuta la distanza di sicurezza; eventuali patologie o terze cause che abbiano inciso sulla condotta del veicolo anteriormente devono essere provate come rilevanti e decisive rispetto alla dinamica
- Le censure di 'manifesta illogicità' della motivazione devono essere circostanziate e confrontarsi con gli argomenti della sentenza impugnata: attacchi generici vengono dichiarati inammissibili o infondati
- Il ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato a contribuzioni pecuniarie se la Corte ritiene sussistente responsabilità per la presentazione di motivi infondati o manifestamente generici
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