Cassazione Penale, Sentenza n. 12999/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza che li aveva dichiarati responsabili di reati edilizi (artt. 81 c.p., e disposizioni del T.U. Edilizia R.D. n. 380/2001: artt. 44, 71, 72, 93, 94, 95), chiedendo l'annullamento della conferma di responsabilità per violazione di legge e vizio di motivazione (primi tre motivi). Con il quarto motivo contestavano il diniego di applicazione dell'art. 131‑bis c.p.; con il quinto motivo, relativo a Caruso Saverio, contestavano la motivazione negativa sulla concessione della sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione.
La decisione
Per Caruso Saverio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata a causa della sopravvenuta morte dell'imputato (certificata 12/02/2025), con applicazione degli artt. 150 c.p. e 69 c.p.p. (estinzione del reato). Il ricorso di Minardi Concetta è stato dichiarato inammissibile: i motivi proposti sono stati ritenuti mere doglianze di fatto volte a una diversa valutazione delle prove, materia preclusa in sede di legittimità; di conseguenza la sentenza di merito resta operante nei suoi confronti e le è stato condannato il pagamento delle spese processuali (importo indicato di euro 3.000 a favore della Cassa).
Norme richiamate
La morte dell'imputato determina l'estinzione del reato, con conseguente annullamento della sentenza penale impugnata.
Regola le conseguenze processuali dell'estinzione del reato per sopravvenuta morte dell'imputato; comporta l'annullamento della sentenza impugnata.
Norma richiamata con riferimento alla possibile applicazione di benefici/attenuanti: la Corte ha richiesto motivazione adeguata per giustificare il diniego del relativo beneficio.
Artt. 81 c.p.; artt. 44, 71, 72, 93, 94, 95 R.D. n. 380/2001
artt. 81, cpv, cod.pen; 44 comma 1 lett. b), 71 e 72, 93, 94 e 95 del R.D. n. 380/2001
Norme costituenti il quadro normativo delle imputazioni (concorso di persone e norme del testo unico sull'edilizia) contestate agli imputati.
Principio giurisprudenziale sulla limitazione del sindacato di legittimità
Sez. 6, n. 27429/2006; Sez. 5, n. 39048/2007; Sez. 6, n. 25255/2012
La Corte di Cassazione non può sindacare in sede di legittimità la valutazione del fatto operata dai giudici di merito né procedere a una rivalutazione delle risultanze istruttorie (divieto di travisamento del fatto).
Massime di principio
- La morte sopravvenuta dell'imputato dopo la proposizione del ricorso estingue il reato e comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza nei suoi confronti (applicazione degli artt. 150 c.p. e 69 c.p.p.).
- In Cassazione non sono ammesse doglianze che si risolvono in una diversa valutazione delle prove o un 'travisamento del fatto': tali motivi sono inammissibili perché il sindacato di legittimità è limitato alla corretta applicazione del diritto e alla motivazione, non alla riconsiderazione del merito probatorio.
- Per ottenere la riforma in punti come il diniego di benefici (es. art. 131‑bis) occorre articolare motivi di diritto e di diritto processuale idonei a dimostrare vizi di legge o insufficiente motivazione, non semplici richieste di diversa valutazione fattuale.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso può comportare la conferma pratica della condanna di merito e l'assoggettamento alle spese processuali; è quindi fondamentale che il ricorso in Cassazione si limiti a censure giuridiche ammissibili e ben fondate.
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