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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18478/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna per furto aggravato pronunciata nei gradi di merito, non essendo stata accolta la richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre contro la sentenza della Corte di appello che ha confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. Il ricorso si fonda su un unico motivo: la censura della mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione rileva che il motivo è generico perché non si confronta con le ragioni poste a base della decisione impugnata ed è anche manifestamente infondato, poiché la sentenza di merito aveva motivato l'esclusione della particolare tenuità valorizzando la non esiguità del danno, desunta dal numero dei beni sottratti, e l'abitualità della condotta, risultante da due precedenti specifici.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando il danno non sia esiguo e quando il comportamento risulti abituale, anche in presenza di precedenti specifici.

  • art. 624 c.p.

    Norma di riferimento del furto, qui nella forma aggravata oggetto di condanna nei gradi di merito.

  • art. 625 c.p.

    Richiamato implicitamente dalla qualificazione del fatto come furto aggravato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve avere una stretta correlazione con le ragioni della decisione impugnata; in mancanza, è generico e quindi inammissibile.
  • La particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando la motivazione di merito evidenzi un danno non esiguo e l'abitualità del comportamento criminoso.
  • La presenza di precedenti specifici può essere valorizzata quale indice di abitualità ostativo all'applicazione dell'art. 131-bis c.p.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice condanna il ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, se ne ricorrono i presupposti.
  • La deduzione di errori sulla non punibilità per particolare tenuità deve confrontarsi con gli specifici passaggi motivazionali della sentenza di merito, non essendo sufficiente una mera censura assertiva.

Come è indicizzato

MaterieFurtoCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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