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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21202/2026 del 09/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di L'Aquila che, in sede di riesame/appello cautelare ex art. 310 c.p.p., ha applicato a Mazzaferri la misura cautelare degli arresti domiciliari per concorso nel tentativo di rapina del 12/07/2025. I motivi dedotti contestano: (1) violazione dell'art. 274 c.p.p. per mancato conteggio del "tempo silente" e mancata considerazione dell'incensuratezza e dell'attività lavorativa del ricorrente; (2) carenza di motivazione individualizzata nella scelta della misura, con illegittima valorizzazione di elementi riferibili al coimputato Piccolo e mancata indicazione del perché misure meno afflittive non fossero adeguate; (3) motivazione illogica circa l'attualità del pericolo di recidiva, fondata su circostanze inesistenti (problemi economici, valutazione di dichiarazioni spontaneee), in contraddizione con le argomentazioni del G.I.P.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: (i) il Tribunale del riesame abbia svolto un confronto critico con la pronuncia del G.I.P. senza necessità di una "motivazione rafforzata"; (ii) le esigenze cautelari e la scelta degli arresti domiciliari erano adeguatamente motivate in relazione alla gravità del fatto (rapina a mano armata, aggressione e ferimento della vittima), alla pianificazione dell'azione (uso di fascette e nastro, spostamento del coautore da altra provincia), alla collaborazione con un pregiudicato pluripregiudicato e all'assenza di segni di resipiscenza; (iii) la situazione economica del ricorrente e le modalità del fatto potevano legittimamente concorrere a fondare una prognosi di pericolosità; (iv) l'incensuratezza costituisce una presunzione relativa che può essere superata da elementi concreti; (v) le censure proposte dal difensore costituivano una diversa rivalutazione dei fatti non idonea a superare i limiti di sindacato della Cassazione in materia cautelare. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'appello avverso le ordinanze cautelari; qui richiamata in relazione al procedimento di riesame che ha portato all'applicazione della misura

  • artt. 110, 56, 628 cod. pen.

    art. 628, primo e terzo comma

    Norme sostanziali penali relative al concorso di persone nel reato (art.110), alla tentata fattispecie (art.56) e alla rapina (art.628); la condotta contestata è tentativo di rapina aggravata con concorso

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti alla motivazione del ricorso in cassazione (contenuti che devono essere esposti nei limiti della motivazione), richiamata in relazione alla struttura del ricorso

  • art. 606 lett. b) cod. proc. pen.

    Materia di ammissibilità dei motivi in cassazione: il ricorso ha dedotto violazioni di legge e vizi di motivazione, richiamando l'articolo per inquadrare la censura

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Regola sul pericolo di reiterazione; la Corte conferma che tale pericolo può essere valutato in base alla personalità dell'imputato, alle modalità del fatto e alle sue condizioni di vita, senza richiedere l'esistenza di un'imminente occasione di reato (il "tempo silente" non è decisivo)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, qui applicata per la condanna alle spese processuali

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    Riferimento formale all'inoltro degli adempimenti alla cancelleria per l'esecuzione del provvedimento

Massime di principio

  • In sede di riesame/appello cautelare il tribunale che ribalta il primo giudice non è tenuto a una "motivazione rafforzata", ma deve confrontarsi criticamente con le ragioni del rigetto e superarle con argomentazioni autonome e accettabili
  • La valutazione del pericolo di recidiva può fondarsi sulla personalità dell'imputato, sulle modalità della condotta e sulle sue condizioni di vita: non è necessario provare un'imminente occasione di reato o un "tempo silente" negativo
  • L'incensuratezza dell'indagato costituisce una presunzione relativa di minore pericolosità sociale che può essere superata da elementi concreti desumibili dalle modalità del fatto
  • La scelta di una misura cautelare più afflittiva (es. arresti domiciliari) è legittima se il giudice ritiene che reati gravi, pianificati, con uso di violenza e collaborazione con soggetti pluripregiudicati richiedano una consistente limitazione della libertà per prevenire la reiterazione
  • In Cassazione avverso misure cautelari personali il sindacato è limitato: sono ammissibili i motivi che denunciano violazioni di norme specifiche o la manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione, non semplici riconsiderazioni dei fatti o richieste di diversa valutazione delle prove
  • La mera presenza di rapporti familiari o imprenditoriali con un coimputato non esclude automaticamente la valutazione negativa della condotta, se dagli atti emerge partecipazione o utilità alla commissione del reato
  • Le difficoltà economiche dell'indagato possono essere legittimamente considerate come elemento contributivo della prognosi di pericolosità, se collegabili alle ragioni del reato

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