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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19060/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (risparmiatrici)

La controversia

La controversia riguarda il rendimento di alcuni buoni postali fruttiferi emessi in date diverse e il loro rapporto con il decreto ministeriale del 13/6/1986, che aveva introdotto una nuova serie di buoni e nuovi tassi. Il giudice di primo grado, in parziale accoglimento dell’opposizione proposta dall’emittente contro il decreto ingiuntivo ottenuto dalle beneficiarie, aveva ritenuto infondato il credito per un buono emesso prima del decreto, ma fondato il credito per due buoni sottoscritti dopo il decreto, liquidando i differenziali tra quanto indicato sui titoli e quanto effettivamente percepito. La società emittente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, denunciando violazione dell’art. 173 d.P.R. n. 156/1973 e del d.m. 13/6/1986: con il primo ha sostenuto che anche il buono della serie P sottoscritto il 28/6/1986 doveva essere liquidato secondo i tassi della nuova serie Q, poiché il decreto aveva effetti dal 1/7/1986 sui buoni delle serie precedenti emessi entro il 30/6/1986; con il secondo ha dedotto che il buono della serie Q/P sottoscritto il 29/11/1986 apparteneva a una serie istituita proprio dal decreto del 13/6/1986 e quindi doveva essere liquidato secondo le tabelle allegate e il timbro apposto sul titolo.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito le censure sui tassi applicabili ai buoni postali, perché ha rilevato un vizio processuale del ricorso. Ha affermato che, quando si ricorre per cassazione avverso una sentenza di primo grado resa dopo ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348-bis c.p.c., il ricorso deve contenere l’espressa e analitica indicazione almeno dei motivi di appello, e, se necessario, anche della motivazione dell’ordinanza di secondo grado, per consentire di verificare l’assenza di giudicato interno. Poiché il ricorso proposto non riportava tali riferimenti essenziali, è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 173 d.P.R. n. 156/1973

    è richiamato come norma relativa alla disciplina dei buoni postali fruttiferi e al loro rendimento, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione per l’inammissibilità del ricorso

  • d.m. 13/6/1986

    è richiamato quale atto ministeriale che ha istituito nuove serie di buoni e nuovi tassi; la Corte non ne valuta la portata sostanziale, limitandosi a dichiarare inammissibile il ricorso

  • art. 348-ter c.p.c.

    individua il rimedio per il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado quando l’appello è stato dichiarato inammissibile

  • art. 348-bis c.p.c.

    è richiamato quale norma che disciplina l’ordinanza di inammissibilità dell’appello che costituisce presupposto processuale del ricorso

  • art. 366 n. 3 c.p.c.

    richiede l’esposizione sommaria dei fatti di causa e, nel caso di ricorso ex art. 348-ter c.p.c., l’indicazione analitica dei motivi di appello per delimitare il giudicato interno

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    è il parametro cui si rinvia per la determinazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    ha introdotto la previsione del comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, quando l’appello è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., il ricorrente deve indicare in modo espresso e analitico i motivi di appello e, se necessario, anche il contenuto dell’ordinanza di inammissibilità, così da rendere verificabile l’assenza di giudicato interno.
  • La mancanza, nel ricorso per cassazione, degli indispensabili riferimenti ai motivi e alle argomentazioni dell’appello determina l’inammissibilità del ricorso, senza che la Corte possa esaminare le censure di merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la soccombenza comporta la condanna alle spese e, ove ne ricorrano i presupposti, l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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