Cassazione Penale, Sentenza n. 38069/2022 del 07/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per detenzione ai fini di spaccio (art. 73, comma 5, d.P.R. 9/10/1990 n.309) deducendo: (1) nullità della sentenza per omessa notifica della citazione per il giudizio di appello all'imputato, asseritamente eseguita presso il difensore di fiducia anziché al domicilio eletto in Scafati; (2) vizio di motivazione per mancata considerazione, in appello, dell'assenza di denaro quale indice di attività di spaccio e, più in generale, del profilo della destinazione alla cessione a terzi della sostanza rinvenuta.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifesta infondatezza: la notifica è stata eseguita regolarmente presso il difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161, comma 4 c.p.p. dopo che la notifica al domicilio eletto si era rivelata impossibile; inoltre eventuali censure sulla notifica dovevano essere dedotte tempestivamente nella udienza di rinvio e la notificazione al difensore di fiducia costituisce un vizio sanabile se non tempestivamente lamentato. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la doglianza generica e priva del necessario confronto con la motivazione impugnata: i giudici di merito hanno adeguatamente motivato la destinazione allo spaccio avendo riguardo alla quantità (150 g di marijuana), alla suddivisione in più confezioni, al bilancino di precisione, alle modalità di occultamento e alle dichiarazioni contraddittorie dell'imputato; il mancato rinvenimento di denaro è stato valutato non decisivo nel contesto probatorio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e alla somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti) - art. 73, comma 5
norma che punisce la detenzione di sostanze stupefacenti ai fini della cessione; è il reato per cui l'imputato è stato condannato
Codice di procedura penale - art. 179
disciplinando l'omessa citazione dell'imputato, delimita i casi di nullità assoluta; la Corte ha precisato che la notificazione al difensore di fiducia non rientra necessariamente nelle ipotesi di cui all'art. 179, comma 1, ultima parte
Codice di procedura penale - art. 161, comma 4
consente la notificazione al difensore di fiducia quando la notifica al domicilio eletto si rivela impossibile; è stata ritenuta applicata correttamente nella specie
Codice di procedura penale - art. 184, comma 1
prevede la sanatoria speciale per certe nullità se non tempestivamente dedotte; richiamata per spiegare la sanabilità della notifica eseguita presso il difensore di fiducia
Codice di procedura penale - artt. 180, 182, 183
art. 180, art. 182, art. 183 c.p.p.
richiamati in relazione ai termini di rilevabilità, deducibilità e alle sanatorie generali delle nullità processuali
Codice di procedura penale - art. 616
autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008; Sez. U, n. 119 del 27/10/2004; Sez. 6, n. 490 del 02/12/2016 (Mercuri)
principi consolidati sulla distinzione tra notificazione al difensore di fiducia (sanabile se non tempestivamente impugnata) e notificazione al difensore d'ufficio (insanabile), e sulle regole di sanabilità e deducibilità delle nullità
Massime di principio
- La notificazione della citazione all'avvocato di fiducia è valida e, se la notificazione presso il domicilio eletto risulta impossibile, rientra nella disciplina che può sanare il vizio se non tempestivamente dedotto; la contestazione va proposta immediatamente nella udienza successiva al fine di evitare la sanatoria.
- La notificazione eseguita presso il difensore d'ufficio è invece insanabile e determina una nullità assoluta, mentre quella al difensore di fiducia è una nullità di ordine generale suscettibile di sanatoria se non tempestivamente eccepita.
- In sede di legittimità la Corte non può riformare la valutazione dei fatti operata dai giudici di merito ricostruendo ex novo il compendio probatorio; può censurare la motivazione solo per vizi logici, contraddittorii o di manifesta illogicità non adeguatamente affrontati dal giudice di merito.
- Nelle ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti la mancanza di denaro sulla persona non esclude la destinazione allo spaccio se sussistono altri elementi indizianti (quantità significativa, suddivisione in confezioni, bilancino, modalità di occultamento, dichiarazioni contraddittorie).
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre al rigetto, l'obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma a titolo di ammenda secondo l'art. 616 c.p.p.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37918/2022 del 07/10/2022
- Sentenza penale · 7 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37919/2022 del 07/10/2022
- Sentenza penale · 7 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37920/2022 del 07/10/2022
- Sentenza penale · 7 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37922/2022 del 07/10/2022
- Sentenza penale · 7 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37923/2022 del 07/10/2022
- Sentenza penale · 7 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37925/2022 del 07/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →