Cassazione Penale, Ordinanza n. 24399/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorsi sono stati proposti nell'interesse di due imputati avverso la sentenza della Corte di appello che li aveva ritenuti responsabili di rapina impropria consumata. Con il primo motivo si denunciava l'omessa traduzione della sentenza impugnata e degli atti precedenti in lingua rumena e ungherese, nonché l'assenza dell'interprete in udienza. Con i motivi successivi si contestava il giudizio di responsabilità, lamentando una non corretta valutazione delle prove e la qualificazione giuridica del fatto come rapina impropria consumata anziché tentata. Con gli ultimi motivi si censuravano il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto aspecifico il motivo sulla mancata traduzione e sull'assenza dell'interprete, perché i ricorrenti non avevano dimostrato la mancata conoscenza della lingua italiana e il giudizio di secondo grado si era svolto in assenza delle parti con contraddittorio scritto. Ha giudicato generici i motivi sulla responsabilità, perché non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valutato correttamente le prove e qualificato il fatto come rapina impropria consumata. Ha infine ritenuto manifestamente infondati i motivi sulle attenuanti generiche e sulla pena, rilevando che la Corte territoriale aveva motivato con riferimento all'assenza di elementi positivi, alla mancanza di resipiscenza e ai precedenti degli imputati. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato implicitamente per i motivi di ricorso relativi a violazione di legge e vizio di motivazione.
La Corte richiama il diniego delle circostanze attenuanti generiche in assenza di elementi positivi e di segnali di resipiscenza.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso che deduce la mancata traduzione degli atti o l'assenza dell'interprete è inammissibile per aspecificità se non è allegato e dimostrato il presupposto della mancata conoscenza della lingua italiana.
- Nel giudizio di legittimità le censure sulla ricostruzione del fatto e sulla valutazione delle prove sono inammissibili quando non si confrontano in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La rapina impropria è consumata con la sola sottrazione della cosa, senza necessità di un effettivo impossessamento del bene sottratto.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se sorretto da motivazione sull'assenza di elementi positivi, sulla mancanza di resipiscenza e sui precedenti penali dell'imputato; tale motivazione può sorreggere anche la valutazione sulla pena.
- In cassazione, censure meramente generiche o manifestamente infondate determinano la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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