Cassazione Civile, Ordinanza n. 09356/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Un cittadino del Bangladesh aveva impugnato davanti al Giudice di pace un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma e notificato il 3 novembre 2022. Il Giudice di pace aveva dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, ritenendo spirato il termine di 30 giorni per proporre opposizione. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 13, comma 8, d.lgs. 286/1998, 155 c.p.c., 4 e 5 d.lgs. 150/2011, sostenendo che il termine scadesse il 5 dicembre 2022, poiché il 3 dicembre cadeva di sabato e quindi doveva operare la proroga al primo giorno successivo non festivo; (2) nullità del decreto di espulsione per la manifestazione di volontà di presentare domanda di protezione internazionale; (3) illegittimità del decreto prefettizio per il diniego del permesso di soggiorno; (4) dedotta situazione di pericolo di lesione di diritti fondamentali in caso di rimpatrio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che la proroga al lunedì successivo si applica anche al termine processuale di impugnazione quando la scadenza cade di sabato. Poiché il decreto era stato notificato il 3 novembre 2022, il termine di 30 giorni per l'opposizione scadeva il 5 dicembre 2022, data in cui il ricorso era stato depositato; pertanto la declaratoria di tardività era errata. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La Corte ha quindi cassato il provvedimento impugnato e rinviato la causa al Giudice di pace di Roma in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 13, comma 8, d.lgs. 286/1998
Richiamato come norma che disciplina l'opposizione al decreto di espulsione e il relativo termine, nel caso concreto coordinato con le regole sul computo dei termini processuali.
La proroga al primo giorno non festivo si applica anche ai termini processuali di impugnazione che scadono di sabato.
Richiamato tra le norme del rito applicabile all'opposizione al decreto di espulsione.
Richiamato tra le norme del rito applicabile all'opposizione al decreto di espulsione.
Evocato per affermare che, nei giudizi di impugnazione, i termini e le forme seguono quelli previsti per il procedimento davanti al tribunale.
Massime di principio
- La proroga del termine che scade di sabato, prevista dall'art. 155, comma 5, c.p.c., si applica anche ai termini processuali di impugnazione, compresi quelli per proporre opposizione avverso il decreto di espulsione.
- Quando il termine finale per l'impugnazione cade di sabato, il deposito effettuato il primo giorno lavorativo successivo è tempestivo.
- Se il primo motivo di ricorso consente di definire l'errore processuale che ha determinato la declaratoria di inammissibilità, gli ulteriori motivi restano assorbiti.
- In presenza di un errore nel calcolo del termine di impugnazione, il provvedimento che dichiara la tardività va cassato con rinvio al giudice di merito per l'esame delle questioni non esaminate.
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