Sentenza del 06/02/2015 n. 24 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
IVA - Proventi delle giocate da giochi leciti - Esenzione dall'imposta - Ne beneficia anche l'esercente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione dell'esenzione IVA prevista dall'articolo 10, comma 1, n. 6, del D.P.R. n. 633/1972, come estesa dall'articolo 1, comma 497, della legge n. 311/2004, alla raccolta delle giocate effettuate tramite apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, T.U.L.P.S. La questione consiste nello stabilire se l'esenzione riguardi soltanto il rapporto tra concessionario e gestore oppure anche quello tra concessionario della rete e esercente che materialmente partecipa alla raccolta delle giocate.
La decisione
La sentenza ha ritenuto che l'esenzione IVA si applichi anche ai rapporti tra i concessionari della rete telematica e i terzi incaricati della raccolta, includendo tra questi gli esercenti. La raccolta dei proventi delle giocate, infatti, si realizza mediante l'opera congiunta del gestore e dell'esercente. L'esenzione è stata quindi qualificata come oggettiva, ossia collegata alla natura dell'attività di raccolta delle giocate e non alla qualifica soggettiva dell'operatore.
Norme richiamate
Articolo 10, comma 1, n. 6, D.P.R. n. 633/1972
Esenzione dall'IVA per le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie e dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati dalla legge.
La disposizione costituisce la base dell'esenzione IVA applicabile alle attività di gioco e raccolta delle giocate.
Articolo 1, comma 497, legge 30 dicembre 2004, n. 311
L'esenzione è estesa anche alla raccolta delle giocate con gli apparecchi di intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, T.U.L.P.S.
L'estensione comprende anche i rapporti tra concessionari della rete telematica e terzi incaricati della raccolta.
Articolo 110, comma 6, T.U.L.P.S.
Individua gli apparecchi da intrattenimento ai quali si riferisce l'estensione dell'esenzione IVA.
Massime di principio
- Quando una norma fiscale esenta una determinata attività in ragione della sua natura oggettiva, l'esenzione può estendersi anche ai soggetti che concorrono materialmente alla realizzazione dell'attività, non soltanto al titolare formale del rapporto.
- Nella raccolta delle giocate tramite apparecchi di intrattenimento, l'esercente può essere considerato un terzo incaricato della raccolta se svolge un ruolo effettivo e funzionale nella gestione delle giocate e dei relativi proventi.
- Per applicare l'esenzione occorre verificare l'effettiva natura del servizio prestato e il collegamento diretto con la raccolta delle giocate; attività autonome o meramente accessorie potrebbero non beneficiare automaticamente dello stesso trattamento.
- La qualificazione dell'esenzione come oggettiva implica che il beneficio dipenda principalmente dall'operazione svolta e dal suo inquadramento normativo, anziché dalla forma contrattuale o dalla qualifica soggettiva del prestatore.
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