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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31963/2026 del 26/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi non consentiti perché reiterativi di censure già proposte in appello e adeguatamente esaminate dalla Corte territoriale con motivazione immune da vizi logici. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo: a) manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei reati contestati; b) manifesta illogicità della motivazione sulle statuizioni civili e sulla quantificazione del risarcimento del danno riconosciuto alla parte civile; c) carenza di motivazione in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze erano meramente reiterative di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi. Quanto alla responsabilità, la sentenza impugnata aveva motivato sulla sussistenza dei reati di appropriazione indebita; quanto alle statuizioni civili, aveva indicato l'ammontare delle singole quote del risarcimento; quanto alla sospensione condizionale, aveva fondato il diniego sull'entità della pena e sulla presenza di precedenti penali specifici.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    La Corte richiama implicitamente i limiti del sindacato di legittimità sui vizi di motivazione, escludendo la rivalutazione di questioni già adeguatamente esaminate dal giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente alla dichiarazione di inammissibilità.

  • art. 646 c.p.

    La sentenza impugnata, secondo quanto riportato dalla Corte di cassazione, aveva motivato sulla sussistenza dei reati di appropriazione indebita.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di secondo grado con motivazione immune da vizi logici, quando il ricorso non individui effettivi profili di legittimità ulteriori e specifici.
  • Il giudizio di cassazione non consente di rivalutare il merito della motivazione adottata dal giudice di appello quando essa esponga in modo coerente le ragioni della decisione e non presenti manifesta illogicità.
  • La motivazione sulle statuizioni civili e sulla quantificazione del risarcimento è adeguata quando individui specificamente l'ammontare delle singole quote riconosciute, senza necessità di una rivalutazione del merito in sede di legittimità.
  • Il diniego della sospensione condizionale della pena è adeguatamente motivato quando sia fondato sull'entità della pena e sulla presenza di precedenti penali specifici.

Come è indicizzato

MaterieAppropriazione indebitaImpugnazioniPena e commisurazione
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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