Cassazione Penale, Ordinanza n. 31963/2026 del 26/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi non consentiti perché reiterativi di censure già proposte in appello e adeguatamente esaminate dalla Corte territoriale con motivazione immune da vizi logici. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo: a) manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei reati contestati; b) manifesta illogicità della motivazione sulle statuizioni civili e sulla quantificazione del risarcimento del danno riconosciuto alla parte civile; c) carenza di motivazione in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze erano meramente reiterative di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi. Quanto alla responsabilità, la sentenza impugnata aveva motivato sulla sussistenza dei reati di appropriazione indebita; quanto alle statuizioni civili, aveva indicato l'ammontare delle singole quote del risarcimento; quanto alla sospensione condizionale, aveva fondato il diniego sull'entità della pena e sulla presenza di precedenti penali specifici.
Norme richiamate
La Corte richiama implicitamente i limiti del sindacato di legittimità sui vizi di motivazione, escludendo la rivalutazione di questioni già adeguatamente esaminate dal giudice di merito.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente alla dichiarazione di inammissibilità.
La sentenza impugnata, secondo quanto riportato dalla Corte di cassazione, aveva motivato sulla sussistenza dei reati di appropriazione indebita.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di secondo grado con motivazione immune da vizi logici, quando il ricorso non individui effettivi profili di legittimità ulteriori e specifici.
- Il giudizio di cassazione non consente di rivalutare il merito della motivazione adottata dal giudice di appello quando essa esponga in modo coerente le ragioni della decisione e non presenti manifesta illogicità.
- La motivazione sulle statuizioni civili e sulla quantificazione del risarcimento è adeguata quando individui specificamente l'ammontare delle singole quote riconosciute, senza necessità di una rivalutazione del merito in sede di legittimità.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena è adeguatamente motivato quando sia fondato sull'entità della pena e sulla presenza di precedenti penali specifici.
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