Cassazione Civile, Ordinanza n. 04949/2023 del 16/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (locatore)
La controversia
La lite nasce da un rapporto di locazione di un immobile urbano. Il locatore aveva intimato sfratto per morosità e ottenuto un decreto ingiuntivo per canoni non pagati; le conduttrici avevano dedotto vizi dell'immobile e comunicato, tramite lettera del 15 ottobre 2009, la formale risoluzione del contratto con disponibilità a riconsegnare l'immobile entro il 30 ottobre 2009. In appello, dopo un precedente rinvio della Cassazione, la Corte territoriale ha ritenuto che tale comunicazione integrasse un'offerta non formale di restituzione idonea a liberare le conduttrici dall'indennità di occupazione ex art. 1591 c.c., escludendo quindi la condanna al pagamento dell'indennità e disponendo la restituzione di quanto versato. Il locatore ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione degli artt. 1206, 1209, 1216, 1220 e 1591 c.c. e vizi motivazionali, sostenendo che l'offerta di restituzione non fosse valida perché non accompagnata dall'offerta dei canoni dovuti fino all'effettiva riconsegna; inoltre ha dedotto che la Corte d'appello avesse attribuito rilievo a una missiva diversa da quella effettivamente posta a base delle difese avversarie; (2) violazione delle stesse norme e dell'art. 28 (ora 48) codice deontologico forense, per l'asserita utilizzazione in giudizio di corrispondenza riservata tra difensori; (3) violazione degli artt. 2909 e 1591 c.c., sostenendo che il decreto ingiuntivo costituisse giudicato sui canoni da novembre 2009 a febbraio 2010; (4) violazione dell'art. 91 c.p.c., censurando la condanna del locatore alle spese di appello e cassazione nonostante fosse risultato vittorioso sulla domanda di risoluzione per vizi dell'immobile; (5) violazione del D.M. n. 55 del 2014 sulla liquidazione delle spese, per errata applicazione dello scaglione tariffario. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo nella parte relativa all'art. 1220 c.c., affermando che l'offerta non formale di restituzione dell'immobile non deve comprendere anche l'offerta di pagamento dei canoni fino alla scadenza del recesso, perché si tratta di obbligazioni distinte; ha dichiarato inammissibile la seconda censura del primo motivo per difetto di specificità ex art. 366, n. 6 c.p.c.; ha ritenuto infondato il terzo motivo, chiarendo che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve valutare autonomamente la fondatezza della pretesa, e che il giudicato interno formatosi limitava il credito ai canoni fino al 15 gennaio 2010; ha accolto il quarto motivo, ritenendo illegittima la regolazione delle spese fondata sulla questione di maggior rilievo anziché sull'esito complessivo della lite; ha dichiarato assorbito il quinto. Ha quindi cassato la sentenza limitatamente al capo sulle spese, decidendo nel merito con compensazione delle spese dei gradi di appello e del giudizio di cassazione, e ha compensato per metà le spese del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha accolto il quarto motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il quinto e ha rigettato/inammissibile il resto. Ha cassato la sentenza impugnata solo nella parte relativa alla regolazione delle spese processuali dei giudizi di merito e di legittimità, decidendo nel merito mediante compensazione delle spese dei due gradi di appello e del precedente giudizio di cassazione. Ha inoltre disposto la compensazione per metà delle spese del giudizio di legittimità, ponendo il residuo a carico delle controricorrenti. Sul piano sostanziale, è stata confermata la regola per cui l'offerta non formale di restituzione dell'immobile locato, idonea a escludere l'indennità ex art. 1591 c.c., non richiede l'offerta dei canoni sino alla riconsegna; è stato altresì confermato che il credito per canoni resta limitato al giudicato interno formatosi al 15 gennaio 2010.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente insieme alle norme sulla mora del creditore e sull'offerta; la Corte lo richiama nel quadro dell'offerta non formale, distinguendo però tale istituto dall'obbligo di pagamento dei canoni.
citato come norma invocata dal ricorrente; non viene svolta una specifica interpretazione autonoma, essendo la questione risolta sull'art. 1220 c.c.
richiamato dal ricorrente nel medesimo contesto delle norme sull'offerta e mora del creditore.
la Corte afferma che l'offerta non formale di restituzione della cosa locata è idonea a produrre l'effetto liberatorio rispetto all'obbligo di indennità ex art. 1591 c.c. senza che sia necessario offrire anche il pagamento dei canoni dovuti fino alla riconsegna.
è la norma che disciplina l'indennità dovuta dal conduttore in caso di ritardata restituzione; la Corte distingue tale obbligazione dall'obbligo di pagamento dei canoni fino alla restituzione, ritenendo che l'offerta non formale incida solo sulla prima.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
evocato dal ricorrente; la Corte lo considera in modo sostanziale ma osserva che la censura va qualificata diversamente, come contestazione di extrapetizione.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
la censura relativa al secondo profilo del primo motivo è dichiarata inammissibile per mancata specifica indicazione e trascrizione degli atti rilevanti.
art. 28 codice deontologico forense (ora art. 48)
richiamato dal ricorrente per contestare l'utilizzo di corrispondenza riservata tra difensori; la Corte non esamina il merito della doglianza perché non attinente alla ratio decidendi.
invocato per sostenere la violazione del giudicato; la Corte chiarisce che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice compie un autonomo accertamento e che il giudicato interno delimitava il credito ai canoni fino al 15 gennaio 2010.
la Corte ribadisce che, in caso di riforma totale o parziale della sentenza, la liquidazione delle spese deve seguire l'esito complessivo della lite, non la questione ritenuta di maggior rilievo.
richiamato quale parametro per la liquidazione delle spese; il relativo motivo è assorbito dall'accoglimento del quarto motivo.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Massime di principio
- Ai fini dell'effetto liberatorio dell'offerta non formale di restituzione della cosa locata, ciò che rileva è la serietà, concretezza e affidabilità dell'offerta di rilascio, non anche l'offerta di pagamento dei canoni dovuti fino alla riconsegna, trattandosi di obbligazioni distinte.
- L'offerta non formale ex art. 1220 c.c. opera rispetto all'indennità dovuta per la ritardata restituzione dell'immobile, ma non incide di per sé sull'obbligazione di corrispondere i canoni o il corrispettivo fino al momento della effettiva restituzione.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve effettuare un autonomo esame del merito della pretesa creditoria e delle difese dell'opponente; il decreto ingiuntivo non conserva un'autonoma forza di giudicato sul rapporto sostanziale se non nei limiti del giudicato interno formatosi nel processo.
- La liquidazione delle spese processuali, quando la sentenza venga riformata anche solo parzialmente, deve essere regolata secondo l'esito complessivo della lite e il criterio della soccombenza globale, non sulla base della questione ritenuta più importante dal giudice di merito.
- Per censurare in cassazione l'utilizzo di documenti o atti processuali è necessario rispettare l'onere di specifica indicazione e trascrizione degli atti rilevanti, in modo da consentire il controllo sulla decisività della doglianza.
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