Cassazione Penale, Sentenza n. 19948/2024 del 20/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano il decreto che aveva confermato la misura di prevenzione personale (sorveglianza speciale per 3 anni e 6 mesi con obbligo di soggiorno) e la confisca patrimoniale, deducendo in particolare: 1) l'erronea dichiarazione di inammissibilità di produzioni documentali inviate via PEC il 21/04/2023 e 14/06/2023 per avere la Corte ritenuto tali depositi effettuati fuori termine (i difensori sostengono che per il rito delle misure di prevenzione non opera il termine dei cinque giorni per i documenti, e che i materiali erano stati inviati anche all'ufficio del Procuratore generale e rilevanti per la decisione); 2) violazione del diritto di difesa e dell'art.24 D.Lgs. n.159/2011 e art.6 CEDU per il mancato esame delle memorie, documenti, sommarie informazioni testimoniali e delle argomentazioni difensive; 3) vizi di motivazione e errata valutazione della sperequazione economica del nucleo familiare (uso esclusivo del parametro ISTAT, mancata valutazione di fatture e documenti contabili e di finanziamenti/versamenti familiari) e ripartizione dell'onere della prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato sul primo motivo: ha ritenuto errata la decisione della Corte di appello che aveva applicato il termine dei cinque giorni alle produzioni documentali, precisando la distinzione tra memorie (soggette al termine dei 5 giorni) e documenti (la cui produzione, se nel rispetto del contraddittorio, non è soggetta al termine). Considerato il rispetto del contraddittorio (invio anche al Procuratore generale) e la possibile decisività dei documenti, la Cassazione ha annullato il decreto impugnato con rinvio alla Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio. I restanti motivi sono stati assorbiti. La sentenza dispone inoltre che, pur non potendosi rinviare a diversa sezione per la natura di decreto, il collegio chiamato al nuovo esame dovrà essere composto diversamente per incompatibilità dei precedenti componenti.
Norme richiamate
Regola il deposito delle memorie difensive nel procedimento di prevenzione; in combinato con art. 666 e 678 l'articolo impone il rispetto del termine di cinque giorni per le memorie, la cui violazione comporta inammissibilità
Prevede il termine di cinque giorni antecedenti l'udienza per il deposito delle memorie; la produzione di documenti, se effettuata nel rispetto del contraddittorio, non è soggetta a tale termine
Norma del codice delle misure di prevenzione invocata dai difensori in relazione al diritto di difesa e alla valutazione della pericolosità sociale e della situazione patrimoniale; la Corte ha ritenuto il vizio processuale sul termine decisivo e ha assorbito le doglianze sostanziali
art. 6 CEDU
Richiamato dai ricorrenti per violazione del giusto processo e del diritto di difesa; la Corte ha preso atto delle eccezioni ma ha deciso l'annullamento sul punto procedurale relativo all'ammissione dei documenti
Norma generale richiamata nelle argomentazioni sull'ammissione delle memorie, ma la Corte sottolinea il carattere speciale della disciplina del procedimento di prevenzione
Richiamato per il rinvio che lega il procedimento di prevenzione alle disposizioni del codice di procedura penale relative al rito speciale (art. 666), confermando la disciplina dei termini per le memorie
art. 4 legge 27/12/1956 n. 1423
Richiamo normativo che connette la disciplina speciale del procedimento di prevenzione alle norme del codice di procedura penale indicate dalla Corte
art. 623, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Norma evocata in relazione al divieto di rinvio a diversa sezione per la natura di decreto, pur richiedendo una diversa composizione del collegio al momento del nuovo esame
Massime di principio
- Nel procedimento di misure di prevenzione va distinto tra memorie e produzione documentale: le memorie sono soggette al termine dei cinque giorni antecedenti l'udienza; i documenti, se prodotti nel rispetto del contraddittorio e comunicati alla controparte (es. Procuratore generale), non sono automaticamente inammissibili se depositati oltre tale termine
- La produzione via PEC di documenti deve essere accompagnata, quando possibile, dalla tempestiva comunicazione alla controparte/ufficio del Procuratore generale per presidiare il principio del contraddittorio e favorirne l'ammissione
- Se nuovi documenti o sommarie informazioni testimoniali sono emersi dopo la proposizione dell'appello e sono potenzialmente decisivi, il giudice di merito deve valutarne ammissibilità e peso probatorio, motivando specificamente eventuale esclusione per tutela del diritto di difesa
- Quando il vizio processuale (es. rigetto improprio di produzioni documentali per presunta tardività) incide sul diritto di difesa, la Cassazione può annullare e rinviare la causa per un nuovo esame, assorbendo le questioni non necessarie alla decisione
- In caso di annullamento con rinvio per decreto, il nuovo esame deve essere svolto da un collegio con composizione diversa se sussiste incompatibilità dei precedenti componenti, anche se non sempre è possibile rinviare a diversa sezione
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