Cassazione Civile, Ordinanza n. 09653/2023 del 11/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Una società aveva intimato precetto di pagamento a una banca, per un importo rilevante, fondando il titolo esecutivo su un'ordinanza di assegnazione emessa in un precedente pignoramento presso terzi avente a oggetto crediti dello Stato estero nei confronti della banca. La banca aveva proposto opposizione al precetto deducendo, in sostanza, che il titolo non legittimasse l'esecuzione per l'intero importo preteso, ma al più per il minore saldo effettivamente esistente sul conto al momento del pignoramento. Il tribunale aveva accolto l'opposizione qualificandola come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; la corte d'appello, invece, l'aveva riqualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e, conseguentemente, aveva ritenuto inammissibile l'appello della società, affermando che contro la decisione di primo grado fosse esperibile solo il ricorso straordinario per cassazione. La società ricorrente ha censurato tale impostazione con nove motivi, deducendo in particolare la violazione degli artt. 615, 616, 617 e 618 c.p.c. per avere la corte territoriale erroneamente qualificato l'opposizione e dichiarato inammissibile il gravame.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendoli connessi, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese. Ha ritenuto erronea la qualificazione dell'azione operata dalla corte territoriale: la controversia non riguardava la contestazione diretta dell'ordinanza di assegnazione nel precedente processo esecutivo, ma il diritto della società di procedere esecutivamente nei confronti della banca sulla base di quel titolo, sicché si trattava di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Ne è derivato che l'appello doveva considerarsi ammissibile, anche per il principio dell'apparenza. Tutti gli altri motivi sono stati assorbiti. La Corte ha inoltre precisato, a fini di completezza, che nel giudizio di opposizione al precetto non potevano essere rimesse in discussione la legittimità e i presupposti dell'ordinanza di assegnazione, ma solo l'interpretazione del titolo ai fini di stabilire se esso autorizzasse l'esecuzione e in quali limiti.
Norme richiamate
richiamato come norma di emissione dell'ordinanza di assegnazione nel pignoramento presso terzi, che costituisce il titolo esecutivo posto a base del precetto
richiamato quale norma del pignoramento presso terzi instaurato dalla società contro lo Stato estero
richiamato solo per escludere che nel giudizio di opposizione al precetto possano essere rimesse in discussione le questioni attinenti alla regola della non contestazione nella precedente procedura esecutiva
qualifica corretta della controversia, poiché l'opposizione riguardava il diritto della parte intimante di procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo esecutivo
ritenuto non applicabile perché l'opposizione non era diretta a contestare l'ordinanza di assegnazione nel procedimento in cui era stata emessa
richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla disciplina delle opposizioni esecutive
richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla disciplina delle opposizioni esecutive
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato come parametro di deduzione della violazione di legge nei motivi di ricorso
citato solo nella massima generale sulle regole di classificazione della decisione, non come base della ratio decidendi
Massime di principio
- L'opposizione proposta avverso un precetto fondato su un titolo esecutivo già formatosi in un precedente processo esecutivo va qualificata in base all'oggetto effettivo della contestazione: se si deduce l'inesistenza o l'ineseguibilità del diritto di procedere a esecuzione forzata sulla base del titolo, si tratta di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c..
- Non può essere trasformata in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. una contestazione che non investa direttamente il provvedimento emesso nel precedente procedimento esecutivo, ma solo la possibilità di azionarlo in via esecutiva nel giudizio successivo di precetto.
- Quando il primo giudice abbia espressamente qualificato la domanda come opposizione all'esecuzione, il mezzo di impugnazione deve essere individuato coerentemente con tale qualificazione in applicazione del principio dell'apparenza.
- In un giudizio di opposizione al precetto, il giudice può interpretare il titolo esecutivo per stabilire se esso consenta l'azione esecutiva e nei quali limiti; non può invece rimettere in discussione la legittimità dei presupposti o del contenuto del titolo formatosi in un diverso procedimento.
- Se il giudice di appello dichiara inammissibile il gravame per una qualificazione erronea dell'opposizione, le ulteriori argomentazioni di merito inserite nella motivazione restano rese ad abundantiam e non sorreggono la decisione.
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