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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30715/2024 del 26/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la declaratoria di estinzione per prescrizione della pena irrogata in Italia (sentenza Tribunale di Gela n.653/2002, confermata Corte d'appello di Caltanissetta n.219/2005) richiamando la pronuncia del Tribunale di Vlore (Albania) n.130/2016 che aveva negato la consegna e dichiarato la non eseguibilita' della pena residua (8 anni, 11 mesi e 4 giorni) per prescrizione ai sensi dell'art.68 c.p. albanese. Il ricorrente ha invocato il riconoscimento degli effetti della decisione albanese sulla base della Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate e dell'accordo aggiuntivo Italia-Albania, nonche' dell'art.172 c.p. italiano ritenendo decorso il tempo necessario per l'estinzione. La Corte territoriale ha invece respinto la richiesta, decisione impugnata in cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la pronuncia albanese che ha negato la consegna e dichiarato la non eseguibilita' per prescrizione non produca automaticamente effetti estintivi nell'ordinamento italiano: il riconoscimento dell'estinzione della pena per prescrizione non puo' essere imposto sulla base di decisioni straniere di natura processuale che negano l'esecuzione. Il ricorso e' stato inoltre respinto perche' la normativa italiana applicabile (art.172 c.p.) richiede il computo in relazione alla "pena inflitta" in sentenza e non alla sola pena residua, e perche' le convenzioni sul trasferimento non erano operative nella fattispecie (non essendosi realizzato un trasferimento/continuazione dell'esecuzione). La rinuncia italiana all'estradizione non equivale ad un'abdicazione della pretesa punitiva. Conseguentemente il ricorrente e' stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 172 cod. pen.

    La Corte interpreta l'art.172 nel senso che per il calcolo del termine di estinzione per prescrizione va considerata la "pena inflitta" in sentenza e non la sola pena residua risultante da successivi eventi o riduzioni; quindi non operano i parametri albanesi invocati dall'imputato.

  • legge 3 luglio 1989, n. 257, art.3 comma 2

    Richiama l'art.10 della Convenzione europea sul trasferimento; la Corte osserva che le disposizioni sulla cooperazione e sul trasferimento non si applicano alla fattispecie concreta, poiche' non c'e' stato un trasferimento/continuazione dell'esecuzione vincolante tra Stati.

  • Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate (21/03/1983), art.8, art.9, art.10

    La Corte rileva che tali norme disciplinano il trasferimento/continuazione dell'esecuzione tra Stati e le conseguenze per lo Stato di condanna e di esecuzione; sono irrilevanti se lo Stato richiesto ha negato l'esecuzione e non si e' realizzato alcun trasferimento.

  • Accordo aggiuntivo Italia-Albania sul trasferimento (24/04/2002), art.2

    Prevede che lo Stato di esecuzione possa, su richiesta, eseguire sentenze di altro Stato nel rispetto della normativa interna sul riconoscimento; la Cassazione sottolinea che cio' non impone automaticamente il riconoscimento dell'estinzione per prescrizione sancita dall'Autorita' straniera.

  • art. 731 cod. proc. pen.

    Indica la procedura di riconoscimento delle sentenze straniere ai fini dell'esecuzione, che presuppone l'iniziativa del Ministro della Giustizia e l'esistenza di accordi internazionali; la Corte evidenzia che il riconoscimento formale non puo' essere sostituito con la mera invocazione di decisioni straniere non vincolanti.

  • art. 730 cod. proc. pen. e art. 12 cod. pen.

    Norme che regolano l'efficacia penale delle sentenze straniere su recidiva, effetti accessori e civili; la Corte osserva che non sono idonee a imporre il riconoscimento dell'estinzione della pena ai fini dell'esecuzione principale.

  • art. 735 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente sulla determinazione della pena ai fini dell'esecuzione della sentenza straniera; la Corte rileva che tale norma presuppone l'assenza di disciplina convenzionale e non si applica automaticamente alla fattispecie.

  • art. 10 Convenzione europea di estradizione (13/12/1957)

    Stabilisce che l'estradizione non e' consentita se la prescrizione e' acquisita secondo la legge della Parte richiedente o richiesta; la Corte ritiene la norma ininfluente perche' l'Italia ha rinunciato all'estradizione.

  • normativa albanese citata (art. 68 cod. pen. albanese; art. 514 cod. rito; art. 68/b cod. pen.; art.54 legge n.10193/2009)

    La Corte osserva che i parametri albanesi per la prescrizione (usati dal Tribunale di Vlore per dichiarare la non eseguibilita') non vincolano automaticamente l'ordinamento italiano; una decisione straniera che nega la consegna per prescrizione non produce automaticamente l'estinzione della pena in Italia.

  • Giurisprudenza citata: Corte Costituzionale n.73/2001; Cass. Sez.1 n.49748/2018 (Dinellari)

    La Corte richiama la giurisprudenza per distinguere i casi di trasferimento/continuazione dell'esecuzione (dove vige un obbligo di adeguamento compatibile con la legge dello Stato di esecuzione) e per affermare che ai fini dell'art.172 c.p. va considerata la pena inflitta.

Massime di principio

  • Una pronuncia straniera che rifiuta la consegna o dichiara la non eseguibilita' di una pena per prescrizione non determina automaticamente l'estinzione della pena nell'ordinamento italiano: il riconoscimento degli effetti sostanziali richiede i presupposti e le procedure previste dall'ordinamento italiano e dagli accordi internazionali.
  • Per il calcolo dei termini di estinzione per prescrizione ex art.172 c.p. si deve prendere a riferimento la "pena inflitta" in sentenza e non la sola pena residua risultante da successive riduzioni o cause estintive.
  • Le convenzioni sul trasferimento (e gli accordi bilaterali) disciplinano situazioni di trasferimento/continuazione dell'esecuzione; se non c'e' stato trasferimento o se lo Stato richiesto ha negato l'esecuzione, le disposizioni che vincolano lo Stato di condanna non sono applicabili.
  • La rinuncia dello Stato richiedente all'estradizione non equivale automaticamente ad una rinuncia definitiva alla pretesa punitiva: lo Stato di condanna puo' ancora chiedere l'esecuzione tramite cooperazione internazionale e lo Stato richiesto puo' valutare autonomamente la sussistenza dei presupposti per l'esecuzione.
  • Il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze straniere richiedono di seguire le procedure specifiche (es. art.731 c.p.p. e disposizioni convenzionali); non e' sufficiente richiamare decisioni straniere senza rispettare tali formalita' e senza che esse siano compatibili con le norme italiane.

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